Diritto

Crisi d’impresa, no alla doppia iscrizione avvocati-commercialisti per la lista degli esperti

Alla Camera i chiarimenti della Giustizia. Imprese agricole interessate

di Giovanni Negri

Anche le imprese agricole rientrano nel perimetro interessato dalla composizione negoziata della crisi. E non è necessaria la doppia iscrizione, sia all’Albo dei dottori commercialisti sia a quello degli avvocati, per potere essere inseriti nell’elenco degli esperti indipendenti. Serve invece la documentazione, in tutti i casi, che corrobori il possesso di precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale. Queste le indicazioni, in linea con le prime interpretazioni del ministero della Giustizia, che la sottosegretaria Anna Macina ha fornito il 29 marzo in Aula alla Camera, rispondendo a un’interrogazione sui nodi applicativi del decreto legge n. 118 del 2021.

Macina sul primo punto ha sottolineato come nel decreto ci sono numerose disposizioni che presuppongono l’inclusione di ogni tipologia di impresa nell’ambito applicativo della composizione negoziata. Tra queste, vanno ricordati: gli articoli 8 e 15, sulla possibilità di ottenere la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e sugli obblighi dell’organo di controllo che riguardano più strettamente le società commerciali; l’articolo 11 che, nell’elencare i probabili esiti della composizione negoziata, richiama sia gli istituti della legge fallimentare, applicabili alle sole imprese commerciali, sia quelli della legge sul sovraindebitamento, utilizzabili dalle imprese agricole, oltre che dalle imprese commerciali non fallibili; gli articoli 12, 14 e 23, che contengono, a loro volta, numerosi riferimenti a istituti della legge fallimentare, applicabili alle sole imprese commerciali fallibili. In conclusione, «non vi sono requisiti dimensionali di accesso alla composizione negoziata, che è concepita come strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole».

Quanto ai professionisti, Macina ha ricordato come il decreto esclude l’obbligo di contemporanea iscrizione e piuttosto equipara le due categorie, avvocati e commercialisti, solo per i requisiti di accesso all’elenco (iscrizione da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali e possesso di precedenti esperienze della materia aziendale), requisiti che le accomunano e le distinguono rispetto ai consulenti del lavoro e ai manager, figure entrambe ammesse nell’elenco esperti. La sottosegretaria ha poi fatto riferimento alla circolare del ministero della Giustizia che, a fine anno, il 30 dicembre, ha dettagliato la natura degli incarichi utili per l’iscrizione.

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