Controlli e liti

Omessa dichiarazione, no al ricorso per la presunzione

Per la Cassazione non è sufficiente la determinazione dell’imposta evasa da parte delle Entrate

di Antonio Iorio

Per il reato di omessa presentazione della dichiarazione non è sufficiente la determinazione dell’imposta evasa da parte delle Entrate poiché è necessaria un’autonoma valutazione del giudice penale. Così la Cassazione con la sentenza 42167/2021.

Un contribuente veniva condannato per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (articolo 5 Dlgs 74/2000). Dopo la conferma in appello l’imputato ricorreva in Cassazione sostenendo la mancanza della prova della responsabilità penale. La tesi accusatoria, infatti, era fondata sulla sola notizia di reato delle Entrate che traeva origine dall’accertamento induttivo. La Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha ricordato che in tema di reati tributari spetta al giudice la determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, eventualmente mediante ricorso a presunzioni di fatto. In sede penale, infatti, occorre sempre privilegiare il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura formale che caratterizzano invece l’ordinamento fiscale. Il giudice, a tal fine, può anche riscontrare i verbali di constatazione redatti dagli accertatori così come considerare l’accertamento induttivo nell’ipotesi di assenza delle scritture contabili, ma deve sempre operare una autonoma verifica unitamente ad elementi di riscontro. Egli può eventualmente acquisire anche aliunde dati che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa, comunque sempre privilegiando il dato fattuale reale.

Nella specie, il giudice di merito si era limitato a rilevare la maggiore imposta indicata nella comunicazione di notizia di reato e ciò addirittura in assenza nel fascicolo processuale dell’accertamento emesso dall’Ufficio. Sebbene tale documento non sia sufficiente a fondare la tesi accusatoria, consentirebbe, quanto meno, il riscontro dei criteri utilizzati per la quantificazione dell’imponibile, dell’imposta evasa e il superamento della soglia di punibilità. La corte territoriale, non aveva valutato autonomamente la sussistenza degli elementi previsti per la responsabilità penale.

La decisione è interessante poiché, per l’omessa presentazione della dichiarazione, la determinazione delle maggiori imposte da parte degli accertatori avviene spesso su base presuntiva. In base a tali principi, ai fini penali, occorre individuare ulteriori elementi a sostegno dell’ammontare dell’imposta ritenuta evasa.

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