Imposte

Noleggio imbarcazioni con Iva a forfait per tutti i contratti conclusi prima del 1° novembre

Con il chiarimento della risoluzione 62/E si potranno applicare le percentuali forfettarie tipiche del leasing italiano laddove i canoni siano relativi a contratti precedenti al 1° novembre

di Carla Bellieni e Benedetto Santacroce

L’Iva a forfait si potrà continuare ad applicare ai contratti di locazione e noleggio di unità da diporto se conclusi prima del 1° novembre 2020. A precisarlo è la risoluzione 62/E del 30 settembre con cui l’Agenzia ritorna sulla nuova formulazione degli articoli 7-quater lettera e) e 7-septies lettera e-bis), del Dpr 633/72.

La nuova disciplina
Le disposizioni erano state modificate dal comma 725 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (160/2019) che – nella versione originaria con riguardo alle sole prestazioni a breve termine di cui all’articolo 7-quater ed in forza dell’articolo 48, comma 7, del successivo decreto semplificazioni con riguardo anche alle operazioni non a breve termine di cui all’articolo 7-septies – ha stabilito l’applicabilità del principio di effettività, con l’abbandono quindi di criteri forfetari o presuntivi, per la determinazione e la prova del luogo delle operazioni rilevante ai fini Iva. In forza delle richiamate modifiche, il servizio reso può ritenersi escluso dalla base imponibile Iva per mancanza del presupposto territoriale soltanto «qualora, attraverso adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione stessa».

La novità normativa determina in pratica la fine delle percentuali presuntive forfettarie che erano state previste dalle circolari 47/E del 2002, 38/E del 2009 e 43/E del 2011, variabili in considerazione della lunghezza e del sistema di propulsione dell’unità da diporto, che vengono sostituite da percentuali da determinare caso per caso in ragione dell’effettiva utilizzazione del mezzo all’interno ovvero all’esterno del territorio europeo. L’articolata produzione normativa sul tema ha determinato non poche incertezze applicative e dubbi anche sulla decorrenza delle nuove disposizioni.

Il raggio d’azione
Con la risoluzione 47/E del 17 agosto 2020 era stato chiarito che le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea come delineate nei precedenti documenti di prassi avrebbero potuto continuare a trovare applicazione in relazione alle operazioni effettuate anteriormente al 1° novembre 2020.

La precisazione
Con la risoluzione 62/E l’agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire la portata da attribuire alla locuzione «alle operazioni... effettuate anteriormente alla data del 1° novembre 2020» al fine di delimitare, sul piano temporale, la disciplina applicabile alle prestazioni di servizi tipiche del mercato della nautica da diporto.

Coerentemente con quanto era stato previsto dal punto 6 del provvedimento direttoriale 234483 del 15 giugno 2020 (il provvedimento attuativo pubblicato con riguardo alla versione originaria della modifica, limitata quindi al cambio di criterio per le sole prestazioni di servizi a breve termine), l’agenzia delle Entrate ha chiarito che le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea delineate nei precedenti provvedimenti di prassi potranno continuare a trovare applicazione in relazione alle operazioni dipendenti da contratti di locazione, noleggio, ed altri contratti simili a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, conclusi anteriormente alla data del 1° novembre 2020. Anche successivamente al 1° novembre prossimo, quindi, si potranno applicare le percentuali forfettarie tipiche del leasing italiano, laddove i canoni siano relativi a contratti conclusi anteriormente a tale data.

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