Imposte

Noleggio navi esente solo con navigazione in alto mare e uso commerciale

La risposta 175 dell’Agenzia chiarisce l’ambito di applicazione dell’articolo 8-bis del decreto Iva. Regime di esenzione precluso all'istituto che utilizza la nave oceanografica per scopi di ricerca

Perché il regime di non imponibilità ex articolo 8-bis, lettera e), Dpr 633/1972 possa trovare applicazione nei contratti di noleggio è necessario che la nave oggetto della prestazione venga dal conduttore adibita alla navigazione in alto mare e utilizzata nell’ambito di un’attività commerciale.

Questa importante precisazione è stata fornita dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 175 del 31 gennaio, con riferimento al caso di una nave oceanografica di proprietà di un Istituto con personalità giuridica di diritto pubblico, svolgente attività di ricerca scientifica. Nel caso oggetto del quesito, la nave viene dallo stesso istituto concessa in comodato a scafo nudo a un soggetto terzo che, divenutone armatore, la ri-noleggia allo stesso Istituto per attività di ricerca. Nella domanda di interpello, l’Istituto riteneva applicabile al servizio di noleggio il regime di esenzione da Iva previsto dell’articolo 8-bis, comma 1, lettera e), Dpr 633/72, in quanto la disposizione ricomprende tra le operazioni non imponibili il noleggio.

Nella sua risposta l’Agenzia ha prima di tutto confermato l’applicabilità, in materia di non imponibilità Iva ex articolo 8-bis, senza soluzione di continuità tra i comparti shipping e yachting, dei principi interpretativi espressi dai documenti di prassi, premessa importante essendo (più) frequente nel settore nautico la divergenza tra le finalità di impiego dell’armatore – tipicamente commerciali – e quelle del noleggiatore – tipicamente lusorie. Per questa ipotesi, in coerenza con i principi e la giurisprudenza unionali, la circolare 43/E/2011 aveva precisato che, relativamente alle prestazioni di noleggio, il regime di non imponibilità ad Iva di cui all’articolo 8-bis, comma 1, Dpr 633/72, trova applicazione solo se l’imbarcazione è utilizzata dal noleggiatore nell’esercizio di attività commerciali.

Poiché nel caso oggetto di interpello, l’Istituto di ricerca non svolge alcuna attività commerciale ed utilizzerebbe la nave esclusivamente a scopi di ricerca, l’Agenzia ha ritenuto non applicabile il regime di esenzione al noleggio. Seguendo – rispetto alla struttura contrattuale del contratto di noleggio navale ed al ruolo dei soggetti coinvolti – gli stessi principi giuridici rappresentati dall’Agenzia con la risposta ad interpello 175, deve ritenersi che il regime di esenzione sia applicabile non soltanto in caso di nave adibita alla navigazione in alto mare e utilizzata dal noleggiatore nell’ambito di un’attività commerciale, ma anche in caso di nave dal noleggiatore adibita ad operazioni di salvataggio e di assistenza in mare.

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