Contabilità

Nomina dell’ad nell’atto costitutivo

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di Angelo Busani

Alla nomina dell’ amministratore delegato delle società di capitali si può giungere con due modalità: o mediante un’apposita deliberazione del consiglio di amministrazione oppure, già in sede di atto costitutivo della società, mediante una nomina diretta da parte dei soci.

In quest’ultimo caso però occorre che:

• tutti coloro che sono nominati componenti del consiglio di amministrazione partecipino all’atto costitutivo, abbiano accettato la carica e abbiano assunto la decisione all’unanimità; oppure, in alternativa, seppur non partecipanti all’atto costitutivo, abbiano preventivamente accettato la carica in forma scritta e abbiano sottoscritto una dichiarazione di nomina e di delega di poteri a favore di uno o più fra loro;

• nel caso in cui, in sede di atto costitutivo, sia nominato anche il collegio sindacale (come è necessario che accada quando si costituisce una Spa), tutti i membri dell’organo di controllo partecipino all’atto costitutivo e abbiano accettato la carica; oppure, in alternativa, seppur non partecipanti all’atto costitutivo, abbiano preventivamente accettato la carica in forma scritta e abbiano sottoscritto una dichiarazione di presa d’atto della scelta dei soci in ordine alla nomina di uno o più amministratori delegati.

È quanto affermato in una massima recentemente divulgata dal Consiglio notarile di Firenze.

Secondo questo orientamento, non si rivengono ragioni per vietare la nomina degli amministratori delegati già in sede di atto costitutivo. Vero è che prima dell’iscrizione della società nel Registro delle imprese non vi è ancora la personalità giuridica della società, e quindi, a rigore, non vi sono nemmeno organi sociali in grado di assumere deliberazioni. Tuttavia, se risulta giuridicamente improprio, nella fase anteriore all’iscrizione della società nel Registro delle imprese, riferirsi collettivamente a coloro che sono nominati quali componenti degli organi sociali, ciò peraltro non significa che non abbia alcun valore una loro individuale manifestazione di volontà (assunta unanimemente), sul tema dell’organizzazione interna della società.

Infatti, in attesa dell’iscrizione della società nel Registro delle imprese, l’accordo sulla nomina dei delegati, se assunto da tutti i membri del neo nominato consiglio di amministrazione che abbiano già accettato il loro ufficio, ha valenza di patto contrattuale destinato a produrre effetti dopo l’iscrizione della società nel Registro delle imprese.

Cosicchè le deleghe conferite in sede di atto costitutivo sono valide, salvo manifestare la loro efficacia soltanto dopo l’iscrizione della società, senza necessità di una loro successiva ratifica da parte del consiglio di amministrazione.

È chiaro, tuttavia, che la nomina degli amministratori delegati presuppone l’accettazione della carica da parte dei soggetti che conferiscono la delega, dato che il codice riserva a questi ultimi la designazione: ecco, quindi, che nell’atto costitutivo, prima della designazione degli amministratori delegati, è necessario che i soggetti investiti dell’amministrazione della società abbiano accettato l’incarico.

In sostanza, pertanto, nell’atto costitutivo, dopo l’indicazione degli amministratori, dovrà esservi la menzione della accettazione della carica da parte loro e, in un momento logicamente successivo, la nomina, sempre da parte di costoro, dei delegati.

Ammessa la legittimità della nomina dei delegati già in sede di atto costitutivo occorre infine domandarsi se sia imprescindibile la loro presenza alla stipula dell’atto costitutivo medesimo. La risposta è negativa: com’è noto agli operatori, è assai frequente che in sede di atto costitutivo, gli amministratori nominati non siano presenti, ma manifestino in via separata il loro consenso all’incarico da ricoprire.

Non si vede per quale motivo questa modalità non possa essere replicata nel caso di specie: la particolarità sta nel fatto che nell’ipotesi in esame, i soggetti individuati come futuri amministratori non solo devono esprimere la propria volontà ad accettare l’incarico, ma anche sottoscrivere una dichiarazione di nomina e di delega di poteri a favore di uno o più fra loro.

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