Finanza

Non è cessione di azienda la vendita di tutte le quote

No all’applicazione dell’imposta di registroproporzionale

ADOBESTOCK

di Giuseppe Acciaro e Alessandro Turchi

La cessione totalitaria di partecipazioni sociali, pur comportando il trasferimento sostanziale delle aziende possedute dalle società che hanno emesso le azioni cedute, non costituisce di per sé una cessione di azienda, in assenza di accordi contrattuali che rispecchino i caratteri della cessione di azienda e non della cessione di partecipazioni. Lo ha deciso la Commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza 583/2/2021 (presidente e relatore D’Isa, difensore Andreani).

Il caso

Il contenzioso riguarda la tassazione della cessione totalitaria di partecipazioni sociali di tre società portuali, che l’Amministrazione finanziaria ha riqualificato in cessione di azienda, applicando di conseguenza l’imposta proporzionale di registro secondo le aliquote stabilite dal Dpr 131/1986 (articoli 1 e 2 della Tariffa, parte prima).

Contro gli avvisi di liquidazione per imposte di registro, ipotecarie e catastali (oltre sanzioni e interessi), le società hanno presentato ricorsi distinti, che sono stati poi riuniti. Ma la Commissione tributaria provinciale ha respinto i ricorsi compensando le spese.

La decisione

Per la Ctr, la cessione di partecipazioni sociali totalitarie, mentre non comporta il mutamento formale della titolarità dell’azienda, che resta in capo alla società stessa, ne implica un trasferimento sostanziale (indiretto) nella misura in cui la nuova compagine sociale ne acquisisce la disponibilità gestoria.

Tuttavia, ciò non significa che ogni trasferimento totalitario di quote rappresenti una cessione di azienda, come tale assoggettabile alla relativa imposta di registro, perché devono ricorrere elementi propri della cessione di azienda o della cessione di partecipazioni sociali.

Altrimenti, tutte le cessioni totalitarie di quote di società titolari di un’azienda costituirebbero una cessione dell’azienda medesima, per cui mai potrebbe aversi una imposta di registro applicata alla cessione delle quote in quanto tale.

La cessione di partecipazioni

Nel caso esaminato, la Ctr ha ritenuto che le pattuizioni contrattuali rispecchiassero i caratteri della cessione di partecipazioni sociali e non della cessione di azienda, per le seguenti ragioni.

A differenza della cessione di azienda, nel caso di cessione di quote non muta la soggettività giuridica del titolare dell’azienda, le autorizzazioni e le concessioni non devono essere volturate.

Inoltre, gli elementi patrimoniali appartenenti alle società le cui quote sono state cedute non possono essere delimitati o parzializzati, come invece è possibile nella cessione di azienda.

Infine, nella cessione di quote, i rapporti debitori non sono regolati dalle norme che disciplinano il caso di cessione di azienda.

Non emergendo quindi elementi incoerenti rispetto alla cessione di partecipazioni sociali o comunque tali da indurre ad una riqualificazione dell’atto, la Ctr ha disposto l’annullamento degli atti impositivi.

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