Non è chiaro come gestire le conseguenze dello scarto
Gli indicatori che fanno scattare l’anomalia non sono stati resi noti dall’Agenzia. Il provvedimento negativo dovrebbe essere impugnabile in quanto atto motivato che nega un’opzione
La richiesta documentale veicolata dall’agenzia delle Entrate in caso di sospensione della comunicazione di cessione del credito o di sconto in fattura, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto Rilancio (Dl 34/2020), evidenzia alcune opacità della procedura, anche al di là dei termini assai stringenti (cinque giorni) in cui viene chiesto di fornire una documentazione spesso corposa.
Anomalie «generiche»
In primo luogo, l’estrema genericità delle possibili anomalie alla base della sospensione e l’assenza di qualunque spiegazione nella richiesta non consentono all’interessato (che presumiamo in buona fede) di capire quale sia il problema. Che, così facendo, potrebbe replicarsi ad ogni successiva comunicazione (cessione a soggetto diverso o delle rate residue, altro Sal, eccetera).
La richiesta all’intermediario
In secondo luogo, la scelta dell’intermediario come destinatario della richiesta (anche se comprensibile per motivi di speditezza) non è sempre ottimale.
Se, infatti, nella maggior parte dei casi l’intermediario è il soggetto che ha rilasciato il visto di conformità (e, quindi, dovrebbe essere in possesso di tutta la documentazione richiesta), vi sono ipotesi in cui non vi è alcun visto e l’intermediario è effettivamente solo un “tramite” del contribuente, per cui non può far altro che trasmettergli la richiesta. Pensiamo, per intenderci, a:
● cessioni di bonus diversi dal 110% anteriori al 12 novembre 2021
● cessioni di bonus diversi dal 110% comunicate dal 12 novembre in poi, ma potendo fruire del regime transitorio definito dalle Faq delle Entrate (ad esempio, in caso di cessione, perché entro l’11 novembre è avvenuta la ricezione della fattura, c’è stato il pagamento il pagamento ed è documentato l’accordo con il cessionario del credito);
● cessioni anche successive al 12 novembre degli stessi bonus ordinari (escluso il bonus facciate escluso) per interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro o in edilizia libera.
Se, poi, non si tratta della prima comunicazione del bonus, ma di una delle successive, difficilmente la richiesta delle Entrate potrà essere esaudita. Il visto, infatti, con il relativo supporto documentale riguarda solo la prima cessione.
La gestione del «dopo»
Infine, qualora i documenti forniti non consentano di superare il controllo preventivo e di trasmettere il credito al soggetto indicato come acquirente (o a colui che ha concesso lo sconto in fattura), si entra nella complessa questione dei possibili rimedi allo “scarto” della comunicazione.
Va, in prima battuta, sottolineato come il par. 3.2 del provvedimento direttoriale n. 340450/2022 prevede che, oltre all’annullamento, l’Agenzia debba indicare anche «la relativa motivazione», mentre nulla si dice in merito all’impugnabilità di tale rigetto. Riteniamo che la negazione di una opzione consentita, in linea di principio, dall’ordinamento debba avere una propria tutela anche giudiziaria.
Ad ogni modo, anche se non sono scaduti i termini per la comunicazione, difficilmente si può pensare a un nuovo invio, a meno che non si individui qualche dato errato o incongruente che abbia determinato la sospensione. Una nuova cessione, invece, avrebbe senso se il problema dello scarto fosse legato all’acquirente.
Emerge nuovamente l’esigenza di comprendere quali siano state le cause che hanno portato l’Agenzia dapprima a sospendere la comunicazione e a chiedere la documentazione e, successivamente, a bocciarla. In analogia a quanto avviene con la procedura di sospensione della compensazione dei crediti con modello F24, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-ter, del Dl 223/2006, che rappresenta il precedente più prossimo all’attuale articolo 122-bis del decreto Rilancio 2020.
Resta pur sempre la possibilità di mantenere il beneficio in dichiarazione, ma anche questa strada, in presenza di un rigetto dell’opzione, non lascia sicuramente tranquillo il contribuente nell’ipotesi di eventuali controlli successivi da parte delle Entrate