Non è impugnabile il diniego di autotutela
Il diniego all’esercizio del potere di autotutela non costituisce un atto autonomamente impugnabile, sia perché non rientra tra quelli elencati nell'articolo 19 del Dlgs 546/1992, sia perché, diversamente, si verificherebbe un'inammissibile sostituzione del giudice tributario all'amministrazione finanziaria. Con questa rigorosa motivazione, la terza sezione della Ctr Milano (sentenza 4979/2018, presidente Cusumano, relatore Chiametti) ha respinto l'appello di una società, confermando la tesi dell'ufficio che aveva rifiutato di annullare una cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione.
La vicenda prende origine dalla presentazione, da parte di una Srl (nel frattempo cessata), di alcune dichiarazioni integrative, dalle quali emergeva un credito d'imposta in luogo del debito originario.
Nelle more, l’agenzia delle Entrate procedeva all’iscrizione a ruolo, cui seguiva la notifica della relativa cartella di pagamento, che – però – rimaneva incontestata. Di qui, la richiesta di annullamento in autotutela finalizzata a ottenere lo sgravio da parte dell’ufficio, il quale, tuttavia, opponeva il proprio diniego. In particolare, l’Agenzia faceva leva proprio sulla definitività della cartella, che, diversamente, sarebbe stata – di fatto – aggirata
I giudici di primo grado accoglievano la tesi erariale, dichiarando l’inammissibilità del ricorso.
Proposto appello, la società invocava la violazione dei principi costituzionali di capacità contributiva e di buon andamento della pubblica amministrazione, conseguente al rifiuto dell’ufficio di annullare il ruolo; per questa ragione, a suo dire l’impugnazione non riguardava il merito della pretesa, ma la sola illegittimità del diniego.
Anche in appello, l'agenzia ribadiva la tesi accolta in primo grado, sottolineando come ogni provvedimento discrezionale possa essere contestato solo per vizi attinenti la sua formazione, inesistenti nella specie. Con successive memorie, poi, l’ufficio eccepiva l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto da un soggetto estinto.
Nel confermare quanto concluso in primo grado, i giudici lombardi hanno ricordato come il diniego di autotutela non rientri tra gli atti autonomamente impugnabili in commissione tributaria, non essendo compreso nell’elenco contenuto nell’articolo 19 del Dlgs 546/92, ancorchè non tassativo.
Come evidenziato dalla Ctr, tuttavia, quel che più rileva è l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite (sentenza 6788/07), in base al quale il sindacato giurisdizionale non può mai sostituirsi alla discrezionalità della pubblica amministrazione, unica titolare del potere di annullamento in autotutela. Nel giudizio instaurato contro il rifiuto di autotutela, dunque, il giudice potrà valutare unicamente la legittimità del rifiuto e giammai la fondatezza della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, si realizzerebbe un'inammissibile rimessione in termini nei confronti di atti divenuti definitivi, che, nel caso di specie, avrebbe consentito l'impugnazione, ora per allora, della cartella di pagamento rimasta incontestata.
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