Non è pubblicità il cartello che indica un servizio pubblico
Per la Ctp Reggio Emilia 158/1/2021 l’imposta non è dovuta se le frecce indicano la via per l'ufficio postale
Niente imposta di pubblicità per i cartelli stradali a forma di frecce, indicanti la direzione per raggiungere un’impresa di pubblica utilità. A giungere a queste conclusioni è la Ctp di Reggio Emilia (presidente Montanari, relatore Gianferrari Venturino) con la sentenza n. 158/1/2021.
La vicenda trae origine dalla notifica a una società operante nel settore dello smistamento e della consegna della posta, di un avviso di accertamento per recuperare a tassazione l’omesso versamento dell’imposta di pubblicità. Il dovuto era per un segnale stradale a forma di freccia installato sul territorio comunale, indicante la direzione per raggiungerne l’impresa.
La contribuente impugnava il provvedimento eccependo che la freccia stradale è esente dall’imposta, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), Dlgs 507/93. La norma esclude dall’applicazione dell’imposta gli “avvisi al pubblico” riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, con superficie inferiore al mezzo metro quadrato. Il cartello, quindi, va catalogato come un «segnale di indicazione», in base all’articolo 39 del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione.
L’ufficio, nella propria costituzione in giudizio, eccepiva invece che i cartelli stradali indicanti la sede di un’impresa sono comunque da assoggettare all’imposta di pubblicità, a nulla rilevando la funzione svolta.
I giudici emiliani hanno accolto il ricorso della contribuente. Il collegio ha innanzitutto rilevato che, secondo un costante orientamento di legittimità (Cassazione 17795/2018), un servizio di pubblica utilità è finalizzato all’ineludibile esigenza di assicurare la gestione di un’attività necessaria alla comunità. A tale categoria appartiene anche il servizio postale universale a cui è obbligata la contribuente, in quanto assicura a tutti i cittadini l’accesso e la fruizione del servizio postale, ritenuto essenziale dal legislatore, indipendentemente dal fattore reddito e dalla collocazione geografica.
Si tratta di un’attività della quale possono beneficiarne tutti gli interessati anche da provenienti da zone distanti o disagiate, senza che ciò comporti un eccessivo esborso economico. I giudici hanno altresì evidenziato che l’utilizzo del servizio deve essere consentito indipendentemente dall’apertura progressiva del mercato postale alla concorrenza.
La pronuncia conferma i principi recentemente espressi dalla Ctr Lombardia 1885/20/2021, secondo i quali, quindi, il cartello stradale a forma di freccia direzionale non ha alcuna valenza di messaggio pubblicitario, limitandosi a fornire un servizio di pubblica utilità.