Adempimenti

Non è tassabile l’avanzo da fusione

Per la Cassazione l’esclusione da prelievo è legata all’iscrizione a un fondo rischi usato a copertura perdite

di Laura Ambrosi

Non è tassabile l’avanzo da fusione iscritto in un fondo rischi se utilizzato a copertura della perdita, poiché la norma prevede abbia natura di riserva di capitale o di utili. Ad affermare questo principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza 15757 depositata giovedì 23 luglio.

La vicenda trae origine da due avvisi di accertamento notificati a consolidata e consolidante con i quali veniva contestato, tra l'altro, l'indebito utilizzo di un fondo derivante dall’avanzo di fusione. In particolare, si trattava di un’operazione che aveva generato un avanzo di fusione accantonato in uno specifico fondo a fronte di rischi connessi all'andamento economico di alcune attività.

Una parte di tale fondo veniva poi trasferita ad una terza società beneficiaria di una successiva operazione di scissione e utilizzato da questa a copertura di perdite, previa contabilizzazione nel conto economico.

Secondo le contribuenti, la neutralità dell’avanzo da annullamento non poteva essere intaccata dalla sua iscrizione nel conto economico, tanto meno dal successivo utilizzo per copertura delle perdite.

Il provvedimento veniva impugnato dalle contribuenti dinanzi al giudice tributario, il quale per entrambi i gradi di merito confermava la pretesa sul punto.

Le società ricorrevano così in Cassazione lamentando, in sintesi, un’errata interpretazione della norma sotto plurimi profili.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto affermato, dopo aver compiutamente valutato la norma in materia, che l’avanzo da annullamento rappresenta il valore attuale di oneri o perdite future o di un badwill e va scritto in apposito fondo rischi per essere poi utilizzato al verificarsi degli oneri preventivati.

Le operazioni societarie (quali le trasformazioni, fusioni, scissioni) non realizzano alcun trasferimento di ricchezza, né si verifica una vicenda estintiva-costitutiva dell'ente. Si tratta infatti di un mero mutamento del regime legale applicabile.

La neutralità fiscale comporta così che non sia generato reddito e ci sia continuità dei valori dei beni costituenti il patrimonio.

La Cassazione ha poi rilevato che la norma (articolo 172 comma 5 Tuir) impone che l’avanzo da fusione debba essere prioritariamente utilizzato per la ricostituzione delle riserve in sospensione di imposte eventualmente esistenti.

L’avanzo poi che residua ha la stessa natura del capitale e delle riserve che compongono il patrimonio netto delle società incorporate.

È stato così affermato il principio secondo cui per effetto della neutralità fiscale, l'avanzo da annullamento generato da una serie di operazioni straordinarie (fusione, scissione e così via) che sia riconducibile alla sopravvalutazione del patrimonio netto della società fusa o incorporata rispetto al suo valore effettivo, o alla previsione di perdite ed oneri futuri o di un badwill correlato alle attività della società fusa o incorporata, ove sia iscritto tra i fondi per rischi e oneri e delle perdite civilistiche della incorporata è irrilevante sotto il profilo fiscale nel senso che non determina alcun prelievo.

Nella specie, quindi, poiché il fondo non era stato utilizzato della società per ridurre il reddito imponibile, ma a copertura di una perdita, non determinava alcun obbligo di tassazione.

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