Imposte

Non imponibilità Iva, certificato obbligatorio per le forniture a organismi internazionali

La risposta a interpello 45/2021: certificazione deve essere rilasciata dalle autorità competenti del Paese che ospitano l’organismo

L’applicazione del regime di non imponibilità Iva previsto dall’articolo 72 del Dpr 633/72 necessita dell’acquisizione di specifica certificazione se l’Organismo internazionale destinatario della cessione o prestazione non è stabilito in Italia. Tale certificazione deve essere rilasciata dalle Autorità competenti del Paese ospitante l’Organismo, autorità che peraltro possono valutare il ricorrere delle condizioni previste dalla normativa per l’esonero dal rilascio e dalla produzione del certificato medesimo. Queste le conclusioni della risposta a interpello 45/2021 dell'agenzia delle Entrate del 19 gennaio.

Si tratta attasi di una precisazione legata ad un caso molto specifico di applicazione del regime all’articolo 72 lettera f), ma contenente una pluralità di principi generali.

In primis, pur in assenza di espressa previsione in tal senso all’interno della normativa nazionale, trovano applicazione le disposizioni di cui al regolamento Ue 282/2011. In particolare, trova applicazione l’articolo 51 del Regolamento, nella misura in cui esso prevede le casistiche in cui è obbligatorio ottenere specifica certificazione per applicare le disposizioni di non imponibilità di cui all’articolo 151 della direttiva 2006/11/Ce, disposizioni trasfuse nel nostro articolo 72 del decreto Iva. Sono le casistiche di cessione di beni o prestazione di servizi in cui chi riceve la cessione o la prestazione è stabilito nella Comunità ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione. In concreto, sono gli acquisti di beni e servizi territoriali in Italia effettuati dagli Organismi internazionali indicati nello stesso articolo 151 della Direttiva che non siano stabiliti in Italia; solo se l’Organismo è stabilito in Italia non occorre alcuna certificazione, altrimenti occorre uno specifico certificato rilasciato secondo le prescrizioni di cui all’allegato II allo stesso regolamento 282/11. È questa una attenzione particolare che devono avere i soggetti nazionali che forniscono beni e servizi ad Organismi che chiedono l’applicazione del regime di non imponibilità ex articolo 72.

Altro aspetto rilevante concerne la possibilità di esonero dall’ottenimento del certificato in esame. L’istante chiedeva l’esonero all’agenzia delle Entrate, ma questa ha concluso che la competenza per disporlo è dell’autorità ospitante l’Organismo. Nel caso di specie si trattava di Organismo stabilito in Francia e quindi l’Agenzia ha dichiarato la propria incompetenza.

Infine la risposta 45/E specifica che le regole di cui all’articolo 72 devono essere rispettate anche nel caso di integrazione di fatture emesse da comunitari per operazioni territoriali in Italia. Nel caso specifico, l’istante, in qualità di mandatario con rappresentanza dell’Organismo internazionale francese, si trovava a dover integrare fatture per acquisti intracomunitari di beni e per servizi territoriali in Italia ai sensi dell’articolo 7-ter) del Dpr 633/72: l’integrazione delle fatture con evidenza del regime di non imponibilità implica l’applicazione delle regole generali, ivi compresa l’acquisizione del certificato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©