Imposte

Non imponibilità Iva per le triangolazioni di dotazioni o provviste di bordo delle navi

A condizione che le formalità doganali espletate consentano un efficace sistema di tracciabilità della merce così da consentire la verifica della destinazione finale della stessa

Il regime di non imponibilità previsto ai fini Iva dall’articolo 8-bis/633, comma 1, lettera d), può essere applicato nelle triangolazioni di dotazioni o provviste di bordo purché le formalità doganali espletate sotto la vigilanza delle competenti autorità doganali consentano un efficace sistema di tracciabilità della merce così da consentire la verifica della destinazione finale della stessa a bordo delle navi.

Il chiarimento arriva con la risposta ad interpello 568/2022, con cui l’Agenzia ha ritenuto che le formalità di tracciabilità realizzate con la consegna del prodotto sotto la vigilanza degli uffici doganali competenti direttamente presso i luoghi dell’area portuale dove la nave è localizzata (sia presso i bacini di carenaggio, ovvero direttamente a bordo delle navi), possono considerarsi idonee a realizzare la concomitanza tra il trasferimento della proprietà dei prodotti e il momento in cui l’armatore può disporre degli stessi, coerentemente con il principio interpretativo espresso dai giudici unionali nel caso “Fast Bunkering” (Corte di Giustizia, caso C526/13). Il principio era già stato ripreso dall’Agenzia con la risoluzione 69/E/2017, che ha chiarito l’applicabilità del regime di non imponibilità alle cessioni di carburante con consegna a bordo della nave, poste in essere con l’intervento di uno, ovvero, come con la risposta ad interpello 568 chiaramente precisato, anche “mediante l'intervento di due trader”. La logistica tipica della fornitura di carburante (e lubrificanti) alle navi – con consegna, in tutte le cessioni realizzate in triangolazione, all’atto dell’immissione “fisica” del prodotto direttamente a bordo della nave rifornita – aveva determinato il riconoscimento da parte dall’agenzia delle Entrate dell’applicabilità del regime di non imponibilità nel caso di fornitura di tali prodotti.

La risposta ad interpello in commento apre alla possibile applicazione del regime di non imponibilità anche alle cessioni in triangolazione di prodotti diversi. Chiaramente, il regime è limitato alle navi comprese nell’ambito di applicazione della norma e quindi, per quelle destinate ad attività commerciale ed adibite alla navigazione in alto mare, lo stesso è subordinato alla presentazione della dichiarazione di alto mare, in merito alla cui compilazione, in caso di trader non residente, l’Agenzia richiama quanto precisato nella risoluzione n. 1/E/2017, in base al quale «...ove l’intermediario sia un operatore economico non stabilito nel territorio nazionale, lo stesso dovrà identificarsi, ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 35-ter del Dpr 633 del 1972», lasciando intendere la necessità di dotare il trader di un identificativo fiscale italiano. La precisazione non tiene conto – e dovrebbe essere rimeditata (a fortiori nel caso di intervento di due trader) – della precisazione contenuta nella Risoluzione 69/E/2017 circa l’applicabilità del comma 2 , articolo 17 del Dpr 633/72, secondo cui «Gli obblighi relativi alle cessioni di beni (…) effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (…) sono adempiuti dai cessionari».

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