Adempimenti

Non più da indicare i codici 24 e 8 sulla detassazione

In caso di errori la risoluzione 26/E/2021 si è espressa a favore di una sanzione residuale amministrativa fissa

di Giorgio Gavelli

Altri due temi degni di nota sono quelli della detassazione e delle sanzioni.

Dal primo punto di vista, l’articolo 10-bis del Dl 137/2020 ha previsto che «i contributi e le indennità di qualsiasi natura» erogati a seguito dell’emergenza Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima, «da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione», spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Ciò significa che solo i contribuenti in contabilità ordinaria devono riportare gli importi nei quadri reddituali e nel modello Irap al fine di “sterilizzare” il provento riportato in bilancio (peraltro utilizzando il codice residuale “99” e non quello specifico, proprio per evitare errori nei quadri Aiuti di Stato), mentre (interpretando le “Avvertenze” dell’agenzia delle Entrate che sembrano superare anche le istruzioni ai modelli) gli altri soggetti (professionisti, semplificati, minimi, forfettari) sembra che ne possono fare a meno. Il problema, tuttavia, stava nel comma 2 dell’articolo 10-bis citato, che riconosceva a questa detassazione, a sua volta, la qualifica di Aiuto Covid nell’ambito del Quadro Temporaneo Ue. L’abrogazione di tale disposizione, con la conversione del decreto Sostegni-bis, ha consentito di evitare quest’ulteriore compilazione dei prospetti dichiarativi sugli Aiuti di Stato, “spegnendo”, di fatto, i codici 24 (rigo RS401 modello Redditi) e 8 (rigo IS201 Modello Irap). In ambito Irap, quindi, tramontata anche l’idea iniziale che si dovesse “replicare” la stessa indicazione del modello Redditi, vanno riportati solo gli aiuti che incidono specificatamente su tale tributo (come l’eliminazione del primo acconto 2020 per tanti soggetti passivi).

Circa le sanzioni, in caso di errori od omissioni sui prospetti dichiarativi dedicati agli Aiuti, se la risoluzione 26/E/2021 si è espressa a favore di una sanzione residuale (amministrativa in misura fissa prevista nel comma 1 dell'articolo 8 del Dlgs 471/1997, sulla quale si potrà beneficiare della riduzione di cui all'articolo 13 del Dlgs 472/1997), la risposta al questione time del 24 giugno (5-06180) paventa l’illegittimità della fruizione del contributo, tutta da verificare alla luce della complessità del quadro normativo e della farraginosità (a essere buoni) delle istruzioni fornite e dei chiarimenti intervenuti. Ci pare quanto meno opportuno distinguere tra chi ha errato la compilazione ma senza eccedere nei limiti quantitativi e chi, invece, li ha colpevolmente superati.

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