Imposte

Non profit: quote per corsi, cibi e bevande nel regime Iva

L'emendamento approvato risponde alla procedura di infrazione Ue. L’esenzione riguarda anche lo sport

di Gabriele Sepio

Enti non profit: entrano in regime di esenzione Iva i corrispettivi specifici e le quote supplementari ricevute a fronte di prestazioni rese verso associati, partecipanti e tesserati.

Con l’emendamento approvato in Senato lo scorso 3 dicembre, infatti, viene riproposta l’abrogazione di alcune disposizioni contenute all’articolo 4 Dpr 633/72 che finora avevano consentito agli enti associativi di escludere dal campo Iva questo tipo di entrate particolarmente rilevanti per il sostegno delle attività.

Pensiamo, ad esempio, alle quote versate per la partecipazione a corsi, gare, spettacoli e quant’altro, nonché alla somministrazione di alimenti e bevande.

In sostanza ad essere attratti nel regime di esenzione saranno i tipici corrispettivi specifici ricevuti nell’ambito delle attività istituzionali da associazioni di promozione sociale (Aps), di formazione extra-scolastica, culturali, sportive, religiose e assistenziali, oltre che politiche e di categoria.

La modifica ha l’obiettivo di fornire una risposta alla procedura di infrazione avviata ormai da qualche anno dalla Commissione Ue (vedi articolo spalla).

Un emendamento che ha destato clamore nel mondo non profit che lamenta la mancanza di un preventivo confronto su una norma di grande impatto per gli enti.

Rientreranno, dunque, nella sfera delle operazioni esenti anche le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti degli associati effettuate nel corso di manifestazioni propagandistiche per un esclusivo profitto.

Stesso effetto anche per la somministrazione di alimenti e bevande ma solo se rese nei confronti di indigenti da parte delle Aps e le cui finalità siano riconosciute dal ministero.

Queste operazioni se rese nei confronti di soggetti diversi dovranno ora essere considerate imponibili.

Novità, quelle previste dall’intervento normativo, che interessano anche il mondo dello sport dal momento che vengono ora considerate esenti le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, rese dalle associazioni sportive dilettantistiche alle «persone che esercitano lo sport e l’educazione fisica».

Attenzione all’ambito soggettivo. Resteranno escluse, infatti, le sole organizzazioni di volontariato (Odv) e Aps già iscritte o che si iscriveranno nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Per questo tipo di enti continueranno a considerarsi fuori campo Iva i corrispettivi specifici ricevuti da associati, partecipanti e tesserati nonché le entrate derivanti dalle somministrazioni di alimenti e bevande a prescindere dai destinatari.

Il regime di esclusione si applicherà per Odv e Aps con ricavi annui non superiori a 65mila euro in virtù della temporanea estensione del regime forfettario già previsto per i professionisti. Un limite che potrà essere innalzato fino a 130 mila euro qualora l’Ue dovesse esprimere parere favorevole sui nuovi regimi fiscali introdotti dalla riforma del terzo settore.

Ma vediamo quali sono le principali novità per gli enti non profit. Un primo aspetto riguarda la stringente tempistica di entrata in vigore del nuovo regime che, in assenza di diverse indicazioni, dovrebbe scattare dal 1° gennaio 2022. Il che determinerebbe l’obbligo per gli enti che non ne siano già in possesso di provvedere quanto prima all’apertura di una partita Iva.

Con riferimento invece ai relativi adempimenti (fatturazione, registrazione) sarà possibile optare per una dispensa prevista per le operazioni esenti indicate all’articolo 10 Dpr 633/72 ivi incluse quelle in esame. Dunque gli enti potranno essere esonerati dall’emissione delle fatture e dalla relativa tenuta dei registi (articolo 36 bis Dpr 633/72) tramite opzione da esercitare in sede di dichiarazione annuale Iva o, in caso di esonero, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Gli enti che effettuano solo operazioni esenti non saranno tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale (articolo 8 Dpr 322/98).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©