Controlli e liti

Non punibilità estesa anche all’omesso versamento Iva

di Laura Ambrosi

La non punibilità è prevista anche per i reati omissivi quali l’omesso versamento Iva, di ritenute e l’indebita compensazione di crediti non spettanti. I citati delitti omissivi hanno natura di reato istantaneo e si perfezionano alla scadenza del termine previsto. Non occorre pertanto il fine di evasione poiché sono punibili per dolo generico, ossia per la consapevolezza di non versare all’erario le imposte dichiarate e dovute alle previste scadenze.

Il termine per il pagamento dell’acconto Iva (normalmente il 27 dicembre) segna la data di consumazione del reato di omesso versamento Iva, se il debito non pagato indicato nella dichiarazione dell’anno precedente è superiore a 250mila euro. Così come la scadenza dell’invio del 770 (lo scorso anno era il 31 ottobre 2019) individua la consumazione del reato di omesso versamento delle ritenute dell’anno precedente se superiori a 150mila euro. Per il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti, invece, è sufficiente non versare le somme dovute, utilizzando la compensazione, per un importo annuo superiore a 50mila euro.

Tali illeciti non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, sia estinto mediante integrale pagamento del dovuto, anche attraverso conciliazione, adesione o ravvedimento operoso.

A tal fine, quindi, il reato non è punibile se il contribuente:

corrisponde le somme dovute beneficiando del ravvedimento operoso;

esegue il pagamento a seguito dell’avviso bonario dell’agenzia delle Entrate;

esegue il pagamento a seguito della ricezione della cartella da parte di Equitalia/Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ove l’interessato avvii un piano di rateizzazione (ad esempio in seguito alla ricezione dell’avviso bonario o della cartella di pagamento), ai fini della non punibilità del reato, l’integrale pagamento deve avvenire entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Va da sé che risulta del tutto irrilevante l’eventuale regolarità nei pagamenti delle rate, poiché è necessaria l’estinzione del debito complessivo, per imposte, interessi e sanzioni.

Se all’apertura del dibattimento di primo grado il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateazione, è concesso un termine di 3 mesi per eseguire i residui versamenti. Il Giudice ha poi la facoltà di prorogare tale termine di ulteriori 3 mesi. Ne consegue così che il contribuente in tre ovvero massimo 6 mesi, dovrà estinguere integralmente il debito a prescindere dal piano di rateazione iniziato.

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