Adempimenti

Non serve rimandare la dichiarazione dopo gli ultimi chiarimenti

Nessuna sanzione a carico del contribuente e i dati non saranno inviati al Rna

ADOBESTOCK

di Gianluca Dan e Giorgio Gavelli

Le varie “avvertenze” e “Faq” pubblicate sul sito delle Entrate non inciderebbero sulle modalità di compilazione se l’Agenzia non provvedesse a modificare coerentemente le specifiche tecniche e i software di controllo per le dichiarazioni trasmesse dai contribuenti e dai loro consulenti incaricati. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, ciò è avvenuto lo scorso 6 settembre, con la conseguenza che, per i modelli inviati da tale data, sono diventate efficaci a tutti gli effetti le indicazioni riportate nell’altro articolo pubblicato in pagina.

Una considerazione assai importante, a questo proposito, riguarda l’inesistenza di un obbligo a ripresentare le dichiarazioni corrette in base alle nuove specifiche, qualora il modello sia stato inviato precedentemente, basandosi sulle istruzioni all’epoca vigenti. Ciò senza alcuna conseguenza per il contribuente e (aspetto rilevante) con la rassicurazione da parte delle Entrate che i dati indicati nel prospetto degli aiuti di Stato con riferimento ai codici aiuto 24 (nei modelli Redditi) e 8 (nel modello Irap) non saranno inviati dall’Agenzia al Rna, ai fini della relativa registrazione.

Ma, operativamente, su quali aspetti delle specifiche tecniche si è intervenuti? Gli interventi modificativi sono essenzialmente di duplice natura.

1. In primo luogo, è stato sterilizzato il collegamento automatico tra i codici dei quadri reddituali destinati alla detassazione dei contributi e delle indennità “Covid” (diversi dai contributi a fondo perduto versati dall’Agenzia) e il prospetto dedicato agli aiuti di Stato, in quanto inutile dopo che l’articolo 1-bis del Dl 73/2021 ha abrogato la qualificazione come aiuto di stato temporaneo della detassazione delle misure di sostegno ricevute. È quindi, ora possibile, compilare il rigo RF55 delle variazioni in diminuzione del reddito d’impresa ordinaria con il codice “84”, senza che il sistema imponga la compilazione del codice “24” al rigo RS401. Stessa cosa per il codice “48” del rigo RG22 (impresa semplificata) e per i righi LM2, colonna 2, e LM33, colonna 2 (rispettivamente soggetti nel regime dei “minimi” e dei forfettari). In alternativa si può comunque utilizzare il codice “99” per effettuare la variazione in diminuzione a quadro RF (e si può evitare di compilare i righi citati per gli altri contribuenti).

Analogamente, nella compilazione del modello Irap, viene disattivato il collegamento tra il codice “16” dei quadri in cui si determina il valore della produzione ed il codice “8” del rigo IS201. Anche il codice “16” può essere sostituito dal “99”.

2. In secondo luogo, i controlli sono stati modificati per evitare di segnalare l’errore al superamento dei “vecchi” limiti quantitativi imposti agli aiuti della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo UE, precisamente 800.000 euro, ridotti a 120.000 euro nel settore della pesca/acquacoltura e a 100.000 euro nel settore della produzione agricola.

Infatti, il 28 gennaio 2021 la Commissione ha innalzato tali limiti rispettivamente a 1,8 milioni, 270.000 euro e 225.000 euro. Inoltre, ricordiamo che a certe condizioni (da autocertificare) è possibile “sfruttare” anche il maggior limite della Sezione 3.12.

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