Controlli e liti

Non si applica l’imposta di registro sull’alloggio affittato al diplomatico

di Emanuele Mugnaini

Imposta di registro non dovuta, se l’appartamento è locato a un diplomatico straniero e nel paese di quest’ultimo sussiste reciprocità di trattamento. Così si è espressa la Cgt di secondo grado del Lazio con la sentenza 2509/13/2023 (presidente Musumeci, relatore Guerra).

Un ente non commerciale proponeva ricorso contro l’avviso di liquidazione con il quale l’agenzia delle Entrate chiedeva il versamento dell’imposta di registro relativa al contratto di locazione di un immobile abitativo, di proprietà dell’ente stesso, locato a un funzionario diplomatico estero. Riteneva il contribuente che l’importo non fosse dovuto in virtù del fatto che l’immobile in questione era stato concesso in locazione quale ufficio di rappresentanza diplomatica e consolare. La commissione di primo grado respingeva il ricorso poiché, dall’analisi del contratto di locazione prodotto in giudizio, risultava che l’immobile in questione fosse stato locato con destinazione abitativa e non quale ufficio diplomatico.

La pronuncia diventava oggetto di appello. Con esso l’ente eccepiva come i giudici di primo grado fossero incorsi in errore, poiché non avevano tenuto conto del fatto che l’esenzione spetta anche nel caso in cui la locazione venga effettuata a fini abitativi, quale alloggio di servizio al funzionario d’ambasciata. A riprova di siffatta destinazione il contribuente produceva una certificazione rilasciata dall’Ufficio del cerimoniale diplomatico della Repubblica presso il ministero degli Affari esteri, rivendicando, pertanto, il diritto a fruire dell’esenzione in virtù di quanto previsto all’articolo 1 della legge n. 946/1966.

La Corte di giustizia del Lazio, ritenendo la norma in questione pienamente applicabile al caso di specie, ha accolto l’appello, riconoscendo il diritto all’esenzione.

All’articolo 1 la normativa prevede, infatti, che «i contratti di locazione di immobili adibiti a uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonché ad abitazione privata dei membri di dette rappresentanze di nazionalità non italiana e del personale degli organismi internazionali di nazionalità non italiana che svolgono le loro funzioni in Italia, siano esenti dell’imposta di registro, a condizione che esista reciprocità di trattamento».

Il successivo articolo 2 pone, quale condizione necessaria alla fruizione del beneficio, la presentazione all’ufficio erariale competente di un certificato rilasciato dal ministero degli Affari Esteri che attesti la sussistenza dei requisiti e il rispetto della condizione di reciprocità.

L’esenzione in questione non spetta, invece, quando oggetto della locazione sono immobili da adibire a sede di organismi internazionali, se nel contratto è parte lo stato italiano (Cassazione 34551/2021). In questi casi, l’articolo 57, comma 7 del Dpr 131/86 prevede, in deroga alle norme ordinare, che obbligata al pagamento dell’imposta è l'altra parte contraente.

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