Adempimenti

Non solo avvisi bonari, dalle adesioni ai controlli formali: tutti i versamenti non sospesi

Sanzioni agevolate a rischio

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di Alessandro Borgoglio

Il governo, con il nuovo decreto “Cura Italia”, ha sospeso molti dei termini di versamento derivanti da atti di accertamento o riscossione, ma pare sia stata dimenticata qualche tipologia di atto, che però è estremamente importante per poter beneficiare di sanzioni agevolate e riduzione della materia imponibile, come l’accertamento con adesione.

Non è contenuto nel decreto, infatti, alcun riferimento all’articolo 8 del D.Lgs. 218/1997, in base al quale il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione.

La sospensione dei termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020 ad opera dell’articolo 68 del decreto “Cura Italia” non pare possa quindi applicarsi ai versamenti dovuti per avvalersi di questo istituto definitorio. La conseguenza è che gli atti di adesione sottoscritti dal 17 febbraio 2020, che avrebbero come scadenza a 20 giorni domenica 8 marzo 2020, devono essere tempestivamente onorati con pagamento a decorre da lunedì 9 marzo.

Facciamo un esempio: atto di adesione sottoscritto venerdì 28 febbraio 2020, ancora nella fase iniziale dell’emergenza; se il contribuente non versa la prima o unica rata entro giovedì 19 marzo 2020, perde il diritto a fruire del pagamento delle somme ridotte in forza dell'adesione. In base all’articolo 9 del Dlgs 218/1997, infatti, la definizione dell’adesione si perfeziona con il versamento della prima o unica rata. Al contribuente, pertanto, saranno poi richieste le somme dovute in base all'avviso di accertamento originario, ovviamente con sanzioni maggiorate.

Analogo discorso riguarda gli avvisi bonari e le comunicazioni da controllo formale, anch’essi non contemplati tra gli atti i cui termini sono sospesi. Anche in questo caso, però, il contribuente può fruire delle sanzioni ridotte soltanto se versa entro trenta giorni (articolo 2, comma 2 e 3, comma 1, del Dlgs. 462/1997). Pertanto un avviso bonario notificato mercoledì 19 febbraio, non potendo fruire della sospensione, per essere definito con sanzioni ridotte deve essere pagato necessariamente entro giovedì 20 marzo 2020; se non provvede, il contribuente riceverà poi la cartella di pagamento, con le sanzioni piene.

Il discorso cambia radicalmente per cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito Inps, a cui si applica la sospensione dei termini dei versamenti scadenti dallicolo 8 marzo al 31 maggio 2020: tutti questi atti notificati da martedì 7 gennaio 2020, quindi, rientrano nel periodo di sospensione, atteso che la scadenza di sessanta giorno dopo è il 7 marzo, che, però, cadendo di sabato, è automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a lunedì 9 marzo 2020, che, appunto, rientra nel periodo di sospensione. Così un accertamento notificato il 7 gennaio potrà essere tempestivamente definitivo, salvo ulteriori proroghe, con il pagamento entro lunedì 1° giugno 2020.

Più articolata è la questione relativa agli atti di contestazione: anche questa tipologia di atti, infatti, non è richiamata dal decreto ai fini della sospensione, ma è anche vero che l’art. 16, comma 2, del Dlgs. 472/1997 ne vincola la definizione agevolata al versamento delle sanzioni ridotte a un terzo entro il termine per presentare ricorso (generalmente 60 giorni dalla notifica); i termini per la presentazione del ricorso, però, sono sospesi dal 9 marzo al 15 aprile 2020 in base all’articolo 83, comma 21, del decreto “Cura Italia”.

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