Imposte

Non solo mascherine, tax credit anche per gli acquisti di detergenti e disinfettanti

La circolare 9/E/2020: tra i dispositivi ammessi al bonus anche quelli per gantire la distanza interpersonale

di Gianluca Dan

Anche l’agenzia delle Entrate è al lavoro per dare le prime risposte operative agli addetti ai lavori e con la circolare di Pasquetta (circolare 9/E/2020) fornisce un’interpretazione favorevole ai contribuenti estendendo il credito d’imposta per le spese di sanificazione anche alle spese sostenute per l’acquisto di detergenti per le mani e di disinfettanti.


Le norme di riferimento
Andiamo con ordine. L’articolo 64 del Dl 18/2020 introduce un credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20mila euro. L’agevolazione spetta per le spese sostenute e documentate dagli esercenti attività d’impresa, arte o professione allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19.
Viene stabilito un limite massimo complessivo al credito d’imposta pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020 con la conseguenza, che salvo futuri ulteriori stanziamenti, il credito d’imposta spetterà fino all’esaurimento della dotazione.

Successivamente l’articolo 30 del Dl 23/2020 estende il credito d’imposta all’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro, quali l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi) e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Le spese ammissibili
Con la circolare 9/E/2020 l’Agenzia chiarisce che tra i dispositivi di protezione individuale rientrano a titolo esemplificativo le mascherine chirurgiche o quelle di classi di protezione superiore (Ffp2 e Ffp3 ove Ffp sta per «filtering face piece» ovvero maschera filtrante facciale), guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari.

Danno diritto al credito d’imposta anche gli acquisti e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi, come quelli installati nelle farmacie o nei supermercati) ed infine, sono da ricomprendere anche gli acquisti di detergenti per le mani e di disinfettanti.

L’attesa del decreto attuativo
Per l’utilizzo del credito d’imposta si dovrà però attendere l’emanazione di un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Mef, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto cura Italia (ovvero da adottare entro il 16 aprile), che dovrà stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa stabilito pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020 (click day?).

Il rischio di tassazione
Come già segnalato (si veda l’articolo su Nt+ Fisco), il testo del Dl 18/2020 uscito dalla prima lettura del Senato (ora è all’esame della Camera) e il Dl liquidità non escludono da tassazione il credito d’imposta assoggettandolo pertanto alle imposte dirette e all’Irap. Si confida comunque che il decreto attuativo provvederà all’esclusione dalla formazione del reddito dell’incentivo per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

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