Adempimenti

Non sono soggetti passivi Iva le unità del Comune senza autonomia

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di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Le unità organizzative iscritte al bilancio comunale prive di personalità giuridica, che non dispongono di beni propri, e che si limitano a gestire quelli appartenenti al patrimonio del Comune, svolgendo le attività in nome e per conto di quest’ultimo, non sono soggetti passivi Iva. Al contrario, è confermata la soggettività passiva per le società in house e le aziende speciali. Con la risposta fornita al question time ieri alla Camera, il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta ha ribadito l’indirizzo già adottato dalla prassi amministrativa, in quanto in linea con la sentenza della Corte Ue del 29 settembre 2015 (causa C-276/14) .

L’articolo 9 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. In tale nozione rientrano quindi tutte le persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private, e anche gli enti privi di personalità giuridica, che obiettivamente soddisfino tali criteri.

I giudici Ue hanno inoltre precisato che affinché un ente di diritto pubblico possa essere qualificato come soggetto passivo ai sensi della direttiva Iva, esso deve esercitare un’attività economica in modo indipendente, e che per valutare se sussiste o meno un vincolo di subordinazione si deve verificare se la persona interessata svolga le sue attività in nome proprio, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, nonché se essa si assuma il rischio economico legato all’esercizio di dette attività.

Ne discende che, in tutti quei casi in cui: i) le unità iscritte al bilancio svolgono le attività economiche loro assegnate in nome e per conto dell’ente pubblico; ii) non rispondono dei danni provocati da tali attività (dato che una siffatta responsabilità ricade esclusivamente in capo all’ente di riferimento); e iii) non si assumono il rischio economico legato all’esercizio delle attività (in quanto non dispongono di un proprio patrimonio), non è rinvenibile lo status di soggetto passivo (indipendente).

Diversamente, le società in house e le aziende speciali sono soggetti dotati di una personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

La prassi amministrativa aveva già confermato la natura commerciale di tali ultimi soggetti e, quindi, anche la loro soggettività ai fini dell’Iva. In particolare, con riferimento alle aziende speciali, con la circolare n. 131/E/1999 era stato precisato che, dal momento in cui conseguono la personalità giuridica, queste devono aprire una autonoma partita Iva e adempiere tutti gli obblighi previsti dal Titolo II del Dpr 633/1972, assoggettando all’imposta le prestazioni di servizi e le cessioni di beni poste in essere, quali autonomi soggetti d’imposta, sia nei confronti dei terzi che nei confronti dei Comuni di cui sono emanazione.

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