Contabilità

Non sussiste bancarotta per operazioni dolose se manca l’elemento soggettivo

di Dora De Marco

Va esclusa la bancarotta per operazioni dolose, in relazione alla chiusura di una multisale, se il dissesto è il risultato di un’operazione imprudente in considerazione della scarsa forza finanziaria degli imprenditori e dell’inesperienza nel settore commerciale delle multisale. È quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 533 del 5 gennaio 2017.
La Corte d’appello, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, condanna gli imputati per il reato di bancarotta per operazioni dolose, nell’ambito di una procedura fallimentare riguardante una Multisala cinematografica.
Gli imputati ricorrono in Cassazione rilevando, sul punto, il vizio argomentativo e il travisamento della prova della statuizione dei giudici di secondo grado.
La Suprema Corte, nell’accogliere il motivo di ricorso, esclude la configurabilità del reato di bancarotta. È, invero, viziata la sentenza d’appello, che nell’affermare per la prima volta la responsabilità penale, negata dal precedente giudice, non fornisce un’adeguata risposta motivazionale alle censure sollevate dagli imputati nei motivi di gravame.
Osserva la Corte come non risulti adeguatamente argomentato il profilo di sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, sulle ragioni che hanno portato alla chiusura del Multisala. Come affermato, infatti, dalla sentenza assolutoria di primo grado, la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, viene giustificata, da un lato, dall’attivazione da parte degli imputati di una operazione meramente imprudente – in ragione della scarsa forza finanziaria di quest’ultimi e della inesperienza nel settore commerciale (le Multisale cinematografiche) oggetto di investimento economico - e, dall’altro, comunque dall’attivismo imprenditoriale dimostrato, dal punto di vista amministrativo, per far ottenere alla Multisala la destinazione commerciale progettata. Ciò, pertanto, permetterebbe di escludere da parte degli imputati la previsione del fallimento ovvero l’accettazione del relativo rischio.

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