Nota di credito per i premi quantitativi sul fatturato di fine anno
Le variazioni in diminuzione possono essere effettuate entro il termine di un anno dall’operazione imponibile originaria
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 36/E/2008 ha precisato che «si considerano sconti / premi al raggiungimento di target di fatturato, quelli concessi dal fornitore ai clienti che raggiungono un obiettivo di fatturato / volume di vendita o incrementano il proprio fatturato / volume di vendita rispetto a quello dell’anno precedente». Gli sconti/abbuoni ai fini fiscali costituiscono delle riduzioni di prezzo che comportano la variazione dell’importo fatturato dal cedente del bene. Pertanto, come nel caso di specie, se le condizioni che prevedono l’applicazione di sconti/abbuoni, si verificano successivamente all’emissione della fattura, il cedente deve emettere, una nota di credito ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del Dpr 633/1972. La nota di credito può essere emessa anche dal cliente (cessionario o committente) su incarico del cedente o prestatore per suo conto. Si badi che, come si legge nella citata risoluzione, le eventuali variazioni in diminuzione di prezzo concesse per “consuetudine commerciale” possono assimilarsi alle variazioni dell’imponibile e dell’imposta che «si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo tra le parti» e pertanto, possono essere effettuate entro il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile originaria ai sensi dell’articolo 26, comma 3.
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