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Nota di credito con il reverse charge

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di Stefano Setti

La domanda

Un idraulico (codice Ateco 432201) compra caldaie, climatizzatori, materiale idraulico per impianti e li installa presso studi professionali, esercizi commerciali, laboratori artigianali appartenenti a soggetti titolari di partita Iva. Effettua anche manutenzione e riparazione agli impianti, fornendo il materiale che compra personalmente. Non sono stati sottoscritti contratti d'opera né contratti di appalto. Emette fattura con l'Iva al 22%. Nel caso debba applicare il meccanismo del reverse charge può emettere una nota di accredito per stornare l'Iva riscossa indebitamente (e indebitamente pagata all'erario?)

La circolare 14/E/2015 ha chiarito che rimangono escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poichè la posa in opera assume una funzione accessoria (articolo 12 del Dpr n. 633/1972) rispetto alla cessione del bene (risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E dell' 11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007). Al riguardo, si evidenzia che gli operatori di settore non devono considerare tale operazione come una cessione con posa in opera solo per il fatto che vi sia una evidente sproporzione tra costo del bene e valore dell'installazione; infatti, bisogna individuare se prevale la fornitura del bene o l'installazione dello stesso, ma non basandosi esclusivamente sulla quantificazione dei loro rispettivi valori. Ne consegue che, nel caso in esame, si è in presenza di cessione con posa in opera delle caldaie, climatizzatori, eccetera installati negli studi professionali in considerazione del fatto che l'acquisto del bene “dipende” anche dalla sua installazione, rendendo indissociabili le due operazioni. Va da sé che tornerà applicabile il meccanismo del reverse charge. Conseguentemente, si dovrà procedere ad emissione di nota credito al fine di stornare l'operazione precedentemente fatturata con Iva (con Iva entro 365 giorni dall'emissione della fattura originaria). Infine, andrà assoggettata a reverse charge anche la manutenzione/riparazione di tali impianti come chiarito sempre dalla citata circolare n. 14/E/2015.

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