Imposte

Nota di variazione per il furto o truffa con beni fatturati

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Nota di variazione in caso di furto o truffa subiti dal cedente con beni regolarmente fatturati; recupero dell’imposta versata con dichiarazione integrativa Iva a favore ovvero, se decorsi i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione, presentazione di una domanda di restituzione dell'imposta non dovuta in base all’articolo 30-ter del Dpr 633/72; analogamente a fini Ires e Irap si può procedere al recupero delle maggiori imposte operando una variazione in diminuzione degli accantonamenti a fondo rischi effettuati: queste le principali indicazioni rese dalle Entrate con la riposta a interpello 331/E pubblicata ieri .

Le soluzioni proposte risultano comunque subordinate alla effettiva e comprovata non conoscenza da parte del contribuente, al momento della emissione delle fatture attive, del fatto che si trattasse di furto o truffa: questa condizione può essere in ogni caso verificata dall’amministrazione finanziaria esercitando gli ordinari poteri in sede di controllo.

L’istanza è stata presentata da una società risultata vittima di truffa da parte di un lavoratore dipendente di altro soggetto giuridico, legato all’istante da un rapporto di agenzia.

Il dipendente, dopo avere predisposto ordini di acquisto per merce mai richiesta dai clienti della società, contattava i trasportatori e dirottava la merce in luoghi a sua disposizione al fine di rivenderla in nero a terzi.

La merce veniva comunque regolarmente fatturata dall’istante, con versamento dell’Iva.

In presenza di eventi, giudizialmente accertati, che viziano il rapporto giuridico, l’articolo 26 del Dpr 633/72 riconosce la possibilità di effettuare la variazione in diminuzione dell’Iva.

La cessione non va infatti assoggettata a imposta quando il passaggio dei beni avviene senza volontà del cedente, come nel furto o quando la stessa volontà sia stata artatamente manipolata come nell’ipotesi di truffa.

Nella fattispecie oggetto di interpello, nonostante la mancanza dei requisiti per l’assoggettamento a Iva dell’operazione, la stessa era stata comunque fatturata come imponibile con versamento della relativa imposta senza esercizio della rivalsa.

Nei casi di furto o truffa, il recupero dell’Iva si effettua quindi con emissione di note di variazione: il diritto alla detrazione può essere tuttavia esercitato solamente nei termini dell’articolo 19 del Dpr 633/72 e quindi, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Nel caso esaminato, il dies a quo coincide con l’irrevocabilità della sentenza del 5 settembre 2017, con cui è stata accertata in sede penale la truffa. Spirato quindi tale termine, con impossibilità di presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore, per recuperare l’imposta versata ci si può ricorrere a quanto previsto dall’articolo 30-ter del decreto Iva con domanda di restituzione dell’Iva non dovuta riconoscendo nel termine di due anni dal versamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 331/2019

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