Adempimenti

Note di credito con detrazione dall’inizio della procedura

Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 26 del decreto Iva regola i diversi procedimenti

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Con le modifiche del Dl Sostegni bis le note di variazione in diminuzione possono essere emesse all’avvio della procedura concorsuale e non più alla sua conclusione. Ma se è chiaro il momento a partire dal quale la rettifica è ammessa, altrettanto non avviene con riferimento al termine ultimo per provvedere.

Le regole

L’articolo 18 del Dl 73/2021 ha rimosso dal secondo comma dell’articolo 26 del decreto Iva i riferimenti alle procedure concorsuali, agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, ai piani attestati e alle procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, collocando tali situazioni nel nuovo comma 3-bis.

Il risultato è il seguente:
1.
il secondo comma si occupa delle variazioni in diminuzione che non soffrono limitazioni temporali, conseguenti a dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente;
2.
il terzo comma tratta le variazioni dovute ad accordi sopravvenuti tra le parti, per le quali è previsto il limite annuale dall’effettuazione dell’operazione originaria;
3.
il nuovo comma 3-bis regola il trattamento delle “procedure”.

Per quelle concorsuali rileva la data di assoggettamento del cessionario/committente alla procedura. Per le esecuzioni individuali il recupero continua a essere subordinato all’infruttuosità delle stesse, mentre per gli accordi di ristrutturazione dei debiti vale l’omologazione e per i piani attestati la pubblicazione nel registro delle imprese.

Ciò che cambia è il termine dal quale è possibile emettere la nota di variazione, considerando che le nuove regole concernono le procedure avviate in seguito all’entrata in vigore del decreto “sostegni-bis”, avuto riguardo alla data della sentenza di fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. È altresì previsto che il debitore assoggettato a procedura concorsuale non ha l’obbligo di registrare la variazione nel registro delle fatture emesse o corrispettivi. L’imposta corrispondente non entra pertanto nella liquidazione Iva, restando a carico dell’erario.

I termini

Ma torniamo alla tempistica. Si è detto che, per le procedure avviate dal 26 maggio scorso, il creditore può emettere la nota in diminuzione a partire dalla data di apertura delle stesse. Considerato che l’articolo 26 del decreto Iva prevede che il cedente o prestatore «ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione», si dovrebbe concludere che il documento vada emesso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di avvio della procedura. Per esempio, se la sentenza di fallimento è del 15 luglio 2021, la nota va emessa entro aprile 2022. In particolare, se è datata 2021, la “detrazione” avviene nella liquidazione periodica, mentre se è emessa nel 2022 (comunque entro il 30 aprile) il documento dovrebbe poter essere annotato su apposito sezionale e la relativa imposta computata direttamente nella dichiarazione Iva relativa al 2021 (secondo la risposta 119/2021, invece, la nota in diminuzione emessa nel 2022 - entro aprile, comunque – consentirebbe il recupero dell’Iva in relazione all’anno d’emissione del documento: in liquidazione periodica o nella relativa dichiarazione annuale).

Deducibilità della perdita

Vale la pena di osservare che la modifica ha l’effetto di allineare (o quasi) la disciplina Iva a quella prevista per le imposte dirette. Tuttavia, il comma 5-bis dell’articolo 101 del Tuir prevede espressamente che la perdita è deducibile a partire dal periodo d’imposta di avvio della procedura e fino a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (nella sostanza, la chiusura della stessa).

Sarebbe quindi ragionevole estendere il periodo in cui è ammessa la detrazione per farlo coincidere con quello della deduzione ai fini reddituali e questo anche considerando che è lo stesso articolo 26, al comma 5-bis, che prevede l’obbligo di contro-rettifica in aumento se si ottiene una maggior soddisfazione dalla procedura, ammettendo così il carattere non definitivo della perdita anche ai fini Iva fino alla conclusione della procedura stessa. Una tale lettura meriterebbe però il conforto della prassi ufficiale anche al fine di uniformare le discipline.

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