Adempimenti

Note di variazione semplificate se c’è inadempimento del piano attestato

Principio di diritto dell’agenzia delle Entrate sulle modifiche in aumento. L’emissione va effettuata solo se il cessionario paga in tutto o in parte

Nota di variazione in aumento va fatta soltanto o a fronte del pagamento, totale o parziale, del corrispettivo che ha costituito oggetto della precedente nota di variazione in diminuzione. Questo principio vale anche in caso di inefficacia dell’accordo transattivo stipulato nell’ambito di un piano attestato di risanamento.

L’agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 1/2023 pubblicato il 10 gennaio , è tornata sul tema delle note di variazione con una orientamento volto alla semplificazione e all’economicità della procedura.

Infatti, l’attuale disposizione normativa in tema di note di variazione di cui all’articolo 26 del decreto Iva – Dpr 633/1972 – prevede che, in caso di mancato pagamento del corrispettivo - in tutto oppure anche parzialmente - da parte del cessionario o committente che sia assoggettato a procedure concorsuali, il cedente/prestatore può effettuare la variazione in diminuzione, fra le altre, dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato.

La data di pubblicazione nel Registro delle imprese, quindi, costituisce il dies a quo per l’emissione della nota di variazione in diminuzione.

In questa particolare ipotesi, va considerato che l’accordo di ristrutturazione del debito non costituisce una procedura concorsuale in senso stretto, in quanto manca il carattere della concorsualità, nonché quello della ufficialità. Alla luce di questa qualificazione, non opera l’esonero che è previsto solo in caso di procedure concorsuali dal comma 5, ultimo periodo dell’articolo 26 e il cessionario/committente è tenuto a registrare la nota di variazione in diminuzione ricevuta e a ridurre la detrazione che aveva effettuato, riversando l’imposta all’Erario.

Ebbene, qualora il piano di risanamento non venga ottemperato e si giunga ad una risoluzione dell’accordo, secondo l’agenzia delle Entrate non occorre procedere alla emissione di una nota di variazione in aumento, considerando che resterebbe acclarato l’omesso versamento e l’obbligazione iniziale rimarrebbe comunque inadempiuta e l’eventuale risoluzione dell’accordo raggiunto in base al piano non muta tale aspetto.

In questo caso, infatti, alla emissione della nota di variazione in diminuzione iniziale seguirebbe l’emissione di una nota di variazione in aumento per la risoluzione dell’accordo, a cui dovrebbe seguire una nuova nota di variazione in diminuzione per il mancato pagamento.

Questo effetto viene semplificato ed economizzato dal principio espresso dalll’agenzia delle Entrate, riducendo ad unità l’adempimento e prevedendo la possibilità di emissione della nota di variazione in aumento solamente a seguito del pagamento totale o parziale del corrispettivo e non quand’anche l’accordo raggiunto sia divenuto inefficace.

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