Notifica diretta, estratto di ruolo non impugnabile
La consegna via posta risulta regolare anche senza raccomandata informativa secondo la Ctp Roma 5824/2020
La notifica per via diretta di una cartella deve ritenersi regolarmente eseguita dall’ufficio anche se non viene consegnata la raccomandata informativa. In tale ipotesi, il contribuente che ne sia venuto a conoscenza successivamente tramite l’estratto di ruolo, non potrà pertanto impugnare né il ruolo né la cartella. È questo, nel succo, quanto hanno affermato i giudici della Ctp di Roma con la sentenza 5824/2020, depositata il 23 luglio scorso (presidente e relatore Papa), sulla base del consolidato principio statuito dalla Cassazione.
Nel caso trattato dai giudici capitolini, un contribuente aveva impugnato i ruoli relativi ad alcune cartelle di pagamento che erano state notificate in relazione a diverse annualità. In particolare, il contribuente riteneva che il ruolo fosse impugnabile, stante il difetto di notifica delle cartelle in esso richiamate, per la mancata consegna della raccomandata informativa, con la quale l’ufficiale giudiziario attesta il compimento delle formalità di legge. L’ufficio, dal canto suo, si era costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione dei ruoli, ritenendo invece che le cartelle fossero state regolarmente notificate. Infatti, secondo l’ufficio la notifica avvenuta per via diretta, non necessitava di una raccomandata informativa alla ricorrente.
I giudici hanno ritenuto inammissibile il ricorso. In via preliminare i giudici hanno ricordato che, come più volte chiarito dalla Corte di cassazione, la tutela del contribuente può estendersi all’impugnazione dei ruoli e delle cartelle attraverso l’estratto di ruolo solo in assenza di notifica effettiva delle cartelle, qualora la parte abbia avuto conoscenza degli atti prodromici per mezzo della consegna dell’estratto di ruolo. Al di fuori di tale ipotesi, non è possibile impugnare l’estratto di ruolo, che è un atto interno dell’amministrazione (vedi, da ultimo, l’ordinanza della Cassazione 7228 del 13 marzo 2020).
Nel caso esaminato, hanno proseguito i giudici, l’ufficio avrebbe però dimostrato la regolare notifica della cartella di pagamento direttamente a mezzo posta con consegna alla portiera che ha sottoscritto l’avviso di ricevimento. In tal senso, i giudici hanno in primis evidenziato che la Corte di cassazione ha affermato il principio in base al quale, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita mediante invio diretto, trovano applicazione le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle invece di cui alla legge 890/1982, relative alla notifica a mezzo di ufficiale giudiziario (si vedano le sentenze n. 12086 del 2016 e n. 11619 del 2017).
Nel caso in questione l’ufficio si è avvalso della notifica per via diretta e quindi trovano applicazione le norme relative al servizio postale ordinario che non richiedono la consegna della raccomandata informativa. In definitiva, la procedura di notificazione delle cartelle è stata ritenuta regolare dai giudici, pur in assenza di raccomandata informativa e, di conseguenza, il ricorso contro il ruolo è stato considerato inammissibile. Va infine detto che nella sentenza è stato anche osservato che la legittimità costituzionale della notificazione diretta da parte dell’agente per la riscossione è stata anche affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza 175/2018.