Controlli e liti

Notifica della sentenza alla controparte con indicazione del nome del difensore nella relata

L’ordinanza 14234/2021: il mancato rispetto della procedura non fa decorrere il termine breve di impugnazione

La notificazione della sentenza alla controparte deve contenere nella relativa relata l’indicazione onomastica del difensore di parte quale destinatario dell’atto e, tutto ciò, a pena di inidoneità della stessa ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione. È quanto emerge dall’ordinanza 14234/2021 della Cassazione che ha ribadito il principio recentemente formulato dalle Sezioni Unite con la pronuncia 20866/2020.

In ragione della specificità del procedimento notificatorio in questione può essere utile ripercorrere le puntuali regole processuali statuite, la cui inosservanza determina, come conseguenza, l’inutilità dell’attività processuale e il proseguire della decorrenza del termine lungo di decadenza dall’impugnazione, necessario per addivenire al passaggio in giudicato della sentenza (articolo 327 del Codice procedura civile).

L’attuale formulazione dell’articolo 38 del Dlgs 546/1992 prevede l’onere di notificazione della sentenza «alle altre parti a norma dell’articolo 16» del medesimo Dlgs 546/1992 e, pertanto, con le modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del Codice procedura civile per cui, in base al disposto dell’articolo 149-bis del Codice procedura civile, la notificazione potrà avvenire a mezzo pec (ciò anche in considerazione del fatto che l’articolo 16 bis del Dlgs 546/1992 contempla l’utilizzo nel processo tributario delle modalità telematiche, facendo rinvio alle disposizioni contenute nel decreto Mef 163/2013), oppure «anche direttamente» tramite il ricorso al servizio postale.

Il corretto espletamento della notifica, però, non è diretto a conseguire la conoscenza legale della sentenza (il cui effetto, peraltro, già scaturisce dalla sua pubblicazione), né risulta finalizzato a determinarne una conoscenza effettiva (conseguendo ciò dalla comunicazione del dispositivo a cura della cancelleria ex articolo 37 del Dlgs 546/1992), bensì è teso a permettere alla parte soccombente di estrinsecare le potenzialità tecniche del diritto di difesa. Tale effetto, per definizione di legge, si fonda sul rapporto di rappresentanza tecnica che lega la parte al procuratore domiciliatario e che deriva dalla notificazione a quest’ultimo (ex articolo 170 del Codice procedura civile) del provvedimento impugnabile, rendendo pertanto indispensabile che il procuratore costituito «sia menzionato o univocamente percepibile quale destinatario dell’attività notificatoria» (Sezioni Unite sentenza 20866/2020).

Tenuto conto del fatto che la notificazione della sentenza comporta l’esercizio di un «diritto potestativo» di natura processuale (ordinanza 28755/2020), che viene subìto dalla controparte senza possibilità di opporvisi, la ratio sottesa al principio è volta a contemperare il sacrificio che deriva dalla riduzione dei termini di difesa, con la lecita esigenza pubblicistica della parte vittoriosa, interessata a conseguire sollecitamente la definitività della decisione, stante l’aspettativa di certezza del diritto e di effettività della tutela giudiziaria.

In conclusione, per l’accelerazione dei termini di impugnazione, prevista dal combinato disposto degli articoli 51 e 38 del Dlgs 546/1992, necessiterà che la controparte possa coglierne appieno gli effetti, grazie alla competenza tecnica del destinatario, sicché la notifica andrà univocamente eseguita nei confronti del procuratore della parte, oppure alla parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata, con espressa menzione del funzionario difensore dell’Amministrazione, avendo cura di depositare nei successivi trenta giorni l’originale (o la copia autentica) dell’atto notificato o spedito per posta, unitamente alla fotocopia della ricevuta di deposito o spedizione, nonché alla ricevuta dell’avviso di ricevimento, presso la cancelleria della Commissione tributaria, affinché vengano inseriti nel fascicolo d’Ufficio.

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