Imposte

Editoria, notificata alla Ue l’agevolazione per l’acquisto carta

di Paolo Stella Monfredini

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha comunicato sul proprio sito di aver avviato la procedura di “notifica” alla Commissione europea del credito d’imposta in favore delle imprese editrici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

La “notifica” della misura agevolativa alla Commissione europea, alla cui autorizzazione è subordinata la concessione del beneficio, è stata predisposta dal Dipartimento ed è stata validata e trasmessa dalla rappresentanza permanente a Bruxelles in data 14 dicembre 2020.

L’agevolazione in esame, già attuata negli anni 2004 e 2005, è stata “rifinanziata” per l’anno 2020 dall’articolo 188 del Dl n. 34/20, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/20. Successivamente il Dl n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/20, ha incrementato la percentuale del credito di imposta e il limite di spesa per l’anno 2020.

Si tratta in sostanza della riedizione del credito d’imposta introdotto, per la prima volta, dall’articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il beneficio è riconosciuto alle sole imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori della comunicazione e consiste in un credito d’imposta pari all’10% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite entro il limite di 30 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Il tax credit non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al Dlgs 15 maggio 2017, n. 70, in quanto la suddetta disciplina ammette a compensazione la medesima tipologia di spesa.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione secondo quanto disposto dal Dlgs 9 luglio 1997, n. 241. L’agevolazione in esame non è cumulabile con altri aiuti regionali, nazionali e comunitari destinati alla copertura dei medesimi costi ammissibili.

Il rifinanziamento del credito di imposta ha reso necessaria (al pari di quanto accaduto negli anni 2004 e 2005) la comunicazione della misura agevolativa alla Commissione europea, per la verifica di compatibilità prevista dall’articolo 108, paragrafo 3, del Tfue, il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (nel passato la Commissione europea ne ha sempre autorizzato l’attuazione, ritenendola compatibile con il complesso delle norme dell’ordinamento comunitario in materia di aiuti di Stato).

In attesa della decisione della Commissione, è in corso di elaborazione la circolare del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con la quale saranno fornite le indicazioni operative e le procedure di accesso all’agevolazione (a tal fine si evidenzia che per il riconoscimento del credito d’imposta si applica, oltre alle disposizioni precedentemente indicate, il Dpcm n. 318/2004).

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