Controlli e liti

Notifiche, consegna a mani proprie rinviata alle Sezioni unite

Test di validità sulla consegna a un ufficio periferico o all’addetto dell’ufficio

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di Laura Ambrosi

Saranno le sezioni Unite della Cassazione a interpretare la locuzione «consegna a mani proprie» per le notifiche tributarie: occorre infatti comprendere la validità in caso di consegna a un ufficio periferico ovvero all’addetto dell’ufficio o se sia necessaria la consegna al legale rappresentante dell’ente. A rinviare la decisione è la quinta sezione della Cassazione con l’ordinanza interlocutoria 3984/2022.

La vicenda trae origine dalla valutazione di tempestività di un appello poiché la sentenza era stata notificata presso un ufficio periferico dell’ente locale, nonostante l’elezione di domicilio. La Suprema Corte ha rilevato che è controverso in diritto se la notifica eseguita mediante la «consegna a mani» consenta il decorso del termine breve ovvero se, essendo inidonea a tal fine, prevalga il domicilio eletto. La giurisprudenza ha sinora affrontato la questione della notifica a un ufficio periferico dell’ente, senza chiarire la modalità di consegna diretta.

Secondo un orientamento maggioritario, poiché la norma tributaria fa riferimento alla «consegna a mani proprie» (e non alla notifica), sono incluse tutte le notifiche a seguito delle quali l’atto viene comunque consegnato al destinatario (consegna a mani all’agente postale, all’ufficiale giudiziario, direttamente al destinatario). In altre pronunce, invece, la locuzione «consegna a mani proprie» è stata interpretata come sistema di notifica alternativa al mezzo posta e non realizzabile attraverso l’interposizione dell’agente postale. La questione è stata così rimessa alle Sezioni Unite affinché risolva i dubbi interpretativi e procedurali. È tuttavia verosimile che tale chiarimento riguarderà in futuro un numero sempre più ridotto di casi atteso l’avvento delle notifiche via pec, per le quali per ora non sembrano sussistere dubbi sulla decorrenza dei termini.

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