I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 7 al 13 febbraio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser


Irpef/Oneri detraibili

Dm Istruzione, Università e Ricerca 19 dicembre 2019, GU 11 febbraio 2020, n. 34
Università non statali - Importi di tasse e contributi detraibili ai fini Irpef per il 2019
Il decreto fissa gli importi di tasse e contributi per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali detraibili dall'Irpef dovuta per il 2019.
Si ricorda che tali importi vengono annualmente aggiornati entro il 31 dicembre con apposito decreto.

Iva/Violazioni

Risoluzione agenzia delle Entrate 10 febbraio 2020, n. 6
Corrispettivi on line - Periodo transitorio - Applicabilità delle sanzioni
La risoluzione fornisce precisazioni in merito all'applicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del Dlgs 5 agosto 2015, n. 127 (vale a dire le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471) nel caso in cui, durante il primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, siano state adottate forme diverse di documentazione dei corrispettivi. Si tratta, in particolare, del caso in cui un contribuente con volume d'affari superiore a 400.000 euro abbia emesso fatture in luogo dell'invio dei corrispettivi o, in attesa di dotarsi di registratore telematico, abbia emesso scontrini o ricevute.
Al riguardo, l'agenzia delle Entrate precisa che, nel caso in cui l'unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre (1° luglio-31 dicembre 2019) di vigenza dell'obbligo, la violazione può essere regolarizzata, senza applicazione di sanzioni, eseguendo l'adempimento o procedendo all'invio dei dati entro il 30 aprile 2020 (data ultima di presentazione della dichiarazione Iva 2020 relativa al 2019). In altri termini, le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 6 suddetto trovano applicazione solo in caso di trasmissione dei corrispettivi riferita al secondo semestre 2019 successiva al 30 aprile 2020 od omessa dopo tale data. Resta fermo, in presenza dei presupposti richiesti, il diritto al ravvedimento operoso.

Redditi di impresa/Contabilità semplificata

Risposta a interpello 10 febbraio 2020, n. 45
Contribuente in contabilità semplificata - Cessazione dell'attività - Deduzione totale delle perdite pregresse
In risposta ad un'istanza di interpello presentata da un contribuente in contabilità semplificata per cassa dal 2017 che ha cessato l'attività nel corso del 2018 e che chiede precisazioni in merito al trattamento delle perdite d'impresa realizzate nel 2017, l'agenzia delle Entrate precisa che l'istante, nel periodo d'imposta di cessazione dell'attività, può dedurre integralmente, fino a concorrenza del reddito d'impresa imponibile, le perdite d'impresa conseguite nel periodo d'imposta precedente. Perdite d'impresa generate proprio dall'imputazione integrale del costo delle rimanenze di magazzino nel periodo d'imposta 2017 per effetto dell'applicazione del regime di cassa imposto per i contribuenti in contabilità semplificata dall'articolo 1, commi 17-23, della legge 232/2016.

Libri e regimi contabili/Regime forfetario

Risoluzione agenzia delle Entrate 11 febbraio 2020, n. 7
Regime forfetario - Requisiti di accesso e cause di esclusione - Decorrenza
La legge di Bilancio 2020 ha apportato delle modifiche al regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014) in particolare con riferimento ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione.
Riguardo ai requisiti di accesso, è disposto che i contribuenti possono applicare il regime forfetario se, congiuntamente, nell'anno precedente hanno conseguito ricavi/percepito compensi (ragguagliati ad anno) non superiori a euro 65.000 e hanno sostenuto spese per il personale e lavoro accessorio non superiori a euro 20.000. Tra le cause di esclusione è prevista l'ipotesi in cui, nell'anno precedente, il contribuente abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a euro 30.000.
La risoluzione precisa che, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta a decorrere dal quale tali modifiche producono effetto, i limiti suddetti vanno verificati con riferimento all'anno precedente all'applicazione del regime di favore. Pertanto, i contribuenti che nel 2019 hanno superato i limiti illustrati non possono accede al regime forfetario o ne sono esclusi nel 2020.


Accertamento delle imposte/Appalti

Provvedimento agenzia delle Entrate 6 febbraio 2020
Contratti di appalto e subappalto - Requisiti per non soggiacere ai nuovi obblighi relativi alla manodopera - Schema di certificazione
Il provvedimento approva lo schema di certificato (Allegato A) di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241 che deve essere presentato dalle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici al committente, per non soggiacere ai nuovi obblighi imposti dal suddetto articolo in merito al versamento di retribuzioni e ritenute ai dipendenti impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati dal committente.
In particolare la certificazione deve attestare che le suddette imprese: risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi, abbiano eseguito nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo almeno pari al 10% dei ricavi/compensi risultanti dalle stesse dichiarazioni, non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte sui redditi, Irap, ritenute e contributi previdenziali superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.


Circolare agenzia delle Entrate 12 febbraio 2020, n. 1
Contratti di appalto e subappalto - Contrasto all'omesso o insufficiente versamento di ritenute
La circolare fornisce i primi chiarimenti in merito al contenuto dell'articolo 17-bis del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241 che contiene una serie di misure, applicabili dal 1° gennaio 2020, per contrastare l'omesso o insufficiente versamento, anche tramite indebita compensazione, delle ritenute fiscali prevedendo nuovi adempimenti a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali.
Si ricorda che la norma fa riferimento a committenti-sostituti d'imposta residenti che affidano opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili.
Tra le altre cose, l'agenzia delle Entrate chiarisce che, al fine di determinare la prevalenza, si deve considerare il rapporto che ha per numeratore la retribuzione lorda riferita ai percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato e per denominatore il prezzo complessivo dell'opera. La prevalenza s'intende superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore supera il 50%. Inoltre, viene precisato che il concetto di manodopera comprende tutte le tipologie di lavoro (sia manuale che intellettuale). La circolare chiarisce che le sedi di attività del committente coincidono con tutte quelle destinate allo svolgimento della sua attività imprenditoriale, agricola o professionale. Infine, viene precisato che la riconducibilità dei beni strumentali al committente può avvenire a qualunque titolo giuridico (proprietà, possesso, detenzione): è necessario che tali beni non siano esclusivamente riconducibili a qualunque titolo giuridico agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari e agli altri soggetti.


Riscossione/Interessi

Comunicato ministero dell'Economia e delle Finanze, GU 13 febbraio 2020, n. 36
Transazioni commerciali – Ritardo nei pagamenti – Saggio degli interessi
Il ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che, ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 231/2002, il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2020, è pari allo 0%.