Riforma fiscale
Decreto Correttivo Irpef/Ires: novità in materia di imposte dirette, indirette, errori contabili e operazioni straordinarie
Il decreto, in vigore dal 20 dicembre 2025, rappresenta la terza modifica alla Riforma fiscale. Dopo l’emanazione del primo testo (Dlgs 13 dicembre 2024, n. 192), si interviene su Irpef e Ires, detrazioni per carichi di famiglia, operazioni straordinarie, correzione degli errori contabili, fiscalità internazionale, imposte sulle successioni e donazioni, imposta di registro, Statuto dei diritti del contribuente, contributo dovuto sugli interpelli, Testi unici sanzioni tributarie amministrative e penali, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione, imposta di registro e altri tributi indiretti.
Di seguito la sintesi delle novità più rilevanti:
- carichi di famiglia (articolo 12, comma 4-ter del Tuir): la disciplina delle detrazioni si allarga al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ai figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottati, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, e alle altre persone elencate nell’articolo 433 del Codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Inoltre, viene esplicitamente affermato che laddove una disposizione fiscale preveda un beneficio a favore dei familiari di cui all’articolo 12, ovvero che faccia genericamente riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si devono considerare fra i beneficiari i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti di legge (2.840,51 euro, ovvero 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni). Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (quindi dal 2025);
- derivazione rafforzata (articolo 83, comma 1, terzo periodo del Tuir) estesa, dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, alle micro-imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-ter del Codice civile): vengono definiti gli effetti derivanti dalla rinuncia alle semplificazioni del bilancio d’esercizio per le micro-imprese al fine di godere della derivazione rafforzata;
- interessi di mora (articolo 109 del Tuir): viene modificata la disciplina fiscale;
- errori contabili, con decorrenza per le correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025: questi potranno essere corretti in bilancio (entro i termini di approvazione del rendiconto dell’esercizio successivo) solo a patto che non si considerino rilevanti (Oic 29 e Ias 8). Qualora l’errore fosse rilevante le rettifiche devono obbligatoriamente transitare in una dichiarazione integrativa, che dev’essere attivata anche nei casi in cui il contribuente sia già a conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento riguardanti gli elementi patrimoniali o reddituali che sono oggetto della correzione o della rilevazione contabile non corretta (con esclusione degli avvisi di irregolarità a seguito dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva). Viene, però, previsto che nei casi in cui si renda necessario presentare la dichiarazione integrativa, l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione immediatamente;
- operazioni straordinarie. Con riguardo al conferimento di partecipazioni (articolo 177, comma 2-ter del Tuir), si prevede che il regime del realizzo controllato si applichi anche nei casi in cui oggetto del conferimento risulti essere una società che rientra tra i soggetti indicati all’articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), del Tuir. Con riguardo alla scissione mediante scorporo (articolo 173, commi da 15-ter e 15-ter.2 del Tuir), la disciplina viene estesa al caso in cui la società beneficiaria sia preesistente;
- imposta minima globale (Gmt): sono riviste le sanzioni applicabili alla violazione degli obblighi informativi (100mila euro per omessa o tardiva presentazione oltre 3 mesi, ridotta alla soglia di 10mila euro per il ritardo entro tale ultimo termine);
- Convenzioni contro le doppie imposizioni: a seguito delle numerose crisi internazionali in corso, molti Stati hanno sospeso unilateralmente le Convenzioni stipulate con l’Italia, creando un’asimmetria applicativa delle disposizioni. Così anche l’Italia può sospendere tali accordi convenzionali;
- rendite vitalizie, usufrutto a vita e pensioni: viene modificata la disciplina della determinazione della base imponibile di rendite e pensioni ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro, basata su appositi coefficienti;
- contributo sugli interpelli: con la delega fiscale è stato previsto che la presentazione dell’istanza di interpello sia subordinata al versamento di un contributo, la cui misura è demandata ad un apposito Dm (mai emanato) in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume d’affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza. Viene, ora, disposto che tale contributo sarà dovuto, sempre in misura progressiva, solo nei casi più complessi. Si attende anche la possibilità di accedere all’annunciata banca dati delle risposte del Fisco;
- quanto allo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) si interviene sui seguenti argomenti: a) contraddittorio preventivo a seguito della comunicazione dello schema d’atto. Per la presentazione delle controdeduzioni e la richiesta di accesso agli atti viene assegnato un termine di almeno 60 giorni; b) autotutela obbligatoria che si estende agli atti sanzionatori;
- adempimento collaborativo, spettante alle imprese che siano in possesso della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Poiché i corsi (che consentono l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione) non sono ancora stati completati dagli Ordini professionali, viene previsto, in via transitoria, che le imprese che hanno presentato istanza nei periodi d’imposta 2024 e 2025 possano accedere all’istituto a condizione che la certificazione venga prodotta entro un congruo termine;
- contrabbando in dogana: con riferimento alla confisca delle merci di contrabbando, si prevede che la stessa non si applichi se viene estinto il reato, tranne nelle ipotesi in cui le merci oggetto dell’illecito siano soggette al divieto di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione. Inoltre, le merci confiscate in via amministrativa possono essere restituite al trasgressore, previo pagamento delle somme dovute, nei termini fissati con provvedimento dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- accise: sono obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale anche coloro che acquistano, per uso proprio, gas naturale confezionato in bombole o altro recipiente da soggetti fornitori nazionali. Sono previste semplificazioni per il versamento dell’accisa per i gestori delle reti di gasdotti nazionali che chiedono di essere riconosciuti come soggetti obbligati.
Legge sulla concorrenza
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025
La legge, in vigore dal 3 gennaio 2026, contiene le seguenti misure volte a rafforzare la competitività del sistema economico italiano:
- in relazione ai servizi pubblici locali, si prevede una riduzione degli affidamenti diretti e una maggiore trasparenza nelle procedure, con l’obiettivo di stimolare la concorrenza e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini;
- con riguardo al sistema sanitario, viene adeguata la normativa relativa ai cosmetici e ai presìdi medico chirurgici, al fine di adeguarla agli standard europei. Inoltre, vengono potenziati i controlli sui prodotti immessi sul mercato. Nel medesimo settore sono stati rivisti i criteri di accreditamento delle strutture private per uniformare le regole regionali e garantire livelli minimi di qualità;
- al fine di ridurre gli oneri burocratici per cittadini e imprese, si favorisce l’utilizzo di strumenti digitali e si semplificano adempimenti e autorizzazioni, al fine di agevolare l’iniziativa economica e ridurre i tempi di interazione con la Pubblica amministrazione;
- nell’ambito fiscale-societario, si segnalano le novità in tema di società tra professionisti (Stp), con lo scopo di rendere più flessibili i modelli societari e semplificare le procedure amministrative. In particolare, il legislatore ha riscritto l’articolo 10, comma 4, lettera b), legge 183/2011 con riguardo al requisito della prevalenza dei soci professionisti. La norma modificata prevede che «il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. A tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette». In questo modo viene definitivamente chiarito, superando alcune incertezze, che i due requisiti (quello numerico e quello di partecipazione al capitale) non devono sussistere cumulativamente. Sono irrilevanti eventuali pattuizioni, sociali o parasociali, che derogano alle regole predette, finalizzate a garantire ai soci professionisti la maggioranza dei due terzi nelle decisioni e nelle delibere. In questo modo non valgono i patti parasociali volti a dare potere decisorio ai soci che non siano professionisti (soggetti non iscritti agli Albi), anche in presenza di formale maggioranza (numerica o di quote) da parte dei soci professionisti.
Decreto Economia
Decreto Economia: conversione in legge
La legge, in vigore dal 20 dicembre 2025, converte, con modif., il Dl 156/2025, che rifinanzia diversi strumenti già esistenti (ad esempio il Fondo di garanzia per la «prima casa», che sostiene - fino al 50% della quota capitale per mutui fino a 250mila euro - l’accesso ai mutui per giovani under 36, famiglie numerose e nuclei monogenitoriali, e il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato a progetti di trasformazione digitale, intelligenza artificiale, banda ultra larga, infrastrutture e competenze). Il decreto interviene anche con misure dedicate all’organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026.
Iva
Autovetture aziendali: prorogata al 2028 la limitazione della detrazione Iva
Il Consiglio Ue ha accolto la richiesta avanzata dall'Italia per la proroga triennale dell'attuale regime speciale che limita al 40% la detraibilità dell'Iva relativa all'acquisto e all'utilizzo di autovetture impiegate nell'ambito dell'attività aziendale o professionale, qualora queste non siano utilizzate esclusivamente per finalità professionali (articolo 19-bis1, Dpr 633/1972).
Si ricorda che l'Italia ha chiesto una deroga all'articolo 26, direttiva 2006/112/Ce e ha ottenuto il benestare con la decisione 2007/441/Ce.
La scadenza del suddetto regime era fissata al 31 dicembre 2025, termine oltre il quale, in assenza di ulteriori provvedimenti, sarebbe venuto meno il beneficio della detrazione forfetaria. Con la decisione in esame, l'Italia è stata, invece, autorizzata a mantenere in vigore la misura fino al 31 dicembre 2028, confermando, quindi, la validità della limitazione percentuale anche per il triennio successivo a quello in scadenza il prossimo 31 dicembre.
La decisione prevede che, qualora l'Italia intenda richiedere un'ulteriore estensione del regime speciale oltre il 2028, dovrà presentare apposita istanza alla Commissione europea entro il 31 marzo 2028. La domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica, contenente una valutazione dell'efficacia della misura e un resoconto sull'applicazione pratica della deroga.
Iva
Corrispettivi giornalieri relativi alle ricariche dei veicoli elettrici: regole tecniche e termini per la memorizzazione e l'invio
Con il provvedimento in esame viene fornita la definizione delle informazioni, delle regole tecniche e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle ricariche dei veicoli elettrici nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, Dlgs 127/2015 (norma introdotta dall'articolo 3, comma 1, Dlgs 81/2025).
Le disposizioni si applicano alle ricariche effettuate tramite stazioni di ricarica di cui al regolamento Ue 2023/1804, il quale stabilisce obiettivi obbligatori per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, incluse le ricariche per veicoli elettrici.
I soggetti tenuti agli adempimenti di memorizzazione e trasmissione dei dati sono i soggetti passivi Iva che effettuano le operazioni di ricarica elettrica dei veicoli.
Questi soggetti devono:
- conservare elettronicamente le informazioni secondo il Dm 17 giugno 2014;
- trasmettere le informazioni esclusivamente per via telematica, seguendo le specifiche tecniche approvate.
Le informazioni relative alle operazioni vanno trasmesse entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate.
L'obbligo di trasmissione decorre dalla data di attivazione del canale telematico, che sarà comunicata tramite avviso sul sito dell'agenzia delle Entrate.
Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 e fino all'ultimo giorno del mese precedente a quello di attivazione del canale telematico, la trasmissione deve avvenire entro 45 giorni dalla data di attivazione del canale stesso.
Agevolazioni
Zes unica per il Mezzogiorno: misura del credito d'imposta 2025
Il provvedimento determina la percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - Zes unica di cui all'articolo 16, Dl 124/2023, come previsto dall'articolo 1, commi 485-488, legge 207/2024.
Il credito d'imposta riguarda gli investimenti – effettuati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia – per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
La percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile è pari al 60,3811%.
La percentuale è stata determinata rapportando le risorse disponibili, pari a 2.200 milioni di euro, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti con le comunicazioni integrative valide, pari a 3.643.520.511 euro.
L'importo massimo del credito d'imposta utilizzabile da ciascun beneficiario è calcolato moltiplicando il credito risultante dall'ultima comunicazione integrativa valida (in assenza di rinuncia) per la suddetta percentuale, troncando il risultato all'unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile nel proprio Cassetto fiscale.
Si ricorda che il credito d'imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione.
Agevolazioni
Zls e investimenti nelle Regioni Marche e Umbria: misura del credito d'imposta 2025
Il provvedimento determina la percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate - Zls (articolo 13, comma 1, Dl 60/2024) e nelle zone delle Regioni Marche e Umbria (articolo 3, legge 171/2025) ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Ue, ai sensi dell'articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies, Dl 202/2024.
La percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è stabilita al 100%.
Questa percentuale è pari al 100% poiché l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti (risultato pari a 47.711.015 euro) è inferiore al limite di spesa delle risorse disponibili (110 milioni di euro).
L'importo massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario corrisponde al credito risultante dall'ultima comunicazione integrativa validamente presentata, moltiplicato per il 100%, troncando il risultato all'unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile nel proprio Cassetto fiscale.
Si ricorda che il credito d'imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione.
Agevolazioni
Zes unica per il Mezzogiorno nei settori agricolo e della pesca: misura del credito d'imposta 2025
Il provvedimento determina la percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - Zes unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all'articolo 16-bis, Dl 124/2023, modificato dall'articolo 1, comma 544, legge 207/2024.
L'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti è risultato pari a 310.227.164 euro, superando il limite di spesa disponibile (50 milioni di euro per l'anno 2025).
Pertanto, le percentuali finali di credito d'imposta spettante, calcolate sul credito richiesto, sono:
- 15,2538% per gli investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale effettuati da microimprese, piccole e medie imprese;
- 18,4805% per gli investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli effettuati dalle grandi imprese;
- 100% per gli investimenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le risorse richieste da questo settore (2.336.507 euro) sono state inferiori al budget allocato (12 milioni di euro) e le risorse avanzate sono state ridistribuite ad altri settori.
L'ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è calcolato moltiplicando il credito risultante dall'ultima comunicazione integrativa per la percentuale stabilita, troncando il risultato all'unità di euro.
I beneficiari possono consultare il credito d'imposta fruibile nel proprio Cassetto fiscale.
Si ricorda che il credito va utilizzato esclusivamente in compensazione.
Riscossione
Acconto Iva 2025: riversamento all'Erario da parte degli enti che lo hanno riscosso
L'agenzia delle Entrate ha diffuso le istruzioni per banche convenzionate, uffici postali e agenti della riscossione che, riscuotendo gli importi dai contribuenti per l'acconto Iva del mese di dicembre 2025 (articolo 6, comma 2, legge 405/1990), devono riversarli all'Erario.
Il provvedimento fissa, in relazione a tale riversamento (comma 5-bis del medesimo articolo 6):
- tempi: gli intermediari devono riversare all'Erario le somme corrisposte dai contribuenti (nei giorni 22, 23, 24 e 29 dicembre) non oltre il successivo 31 dicembre (entro le ore 14:50);
- modalità: il riversamento va effettuato in Banca d'Italia, sulla contabilità speciale, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni per i Servizi F24/I24 (che variano in base ai canali di versamento utilizzati dai contribuenti: cartaceo, telematico tramite servizi degli intermediari e telematico tramite servizi dell'agenzia delle Entrate), tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento.
Il documento precisa, infine, che le somme, riscosse attraverso il modello F24 EP e regolate il 31 dicembre 2025, sono escluse dalle disposizioni suddette, non trattandosi di versamenti eseguiti a titolo di acconto Iva.


