Accise
Accisa sul gas naturale: applicazione
Il decreto, già diffuso a dicembre 2025 sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef, definisce i ruoli e le responsabilità di venditori, auto-consumatori e gestori delle infrastrutture per il trasporto di gas naturale.
Esso dà attuazione all'articolo 26‑quinquies, Dlgs 504/1995 (Testo unico accise-Tua) e completa il quadro delle nuove disposizioni introdotte con il Dlgs 43/2025 in materia di tassazione del gas naturale (articoli 26, 26‑bis, 26‑ter e 26‑quater del Tua).
In particolare, vengono definiti, per tutti i soggetti coinvolti nella filiera del gas:
- procedure autorizzative. Per l'accesso all'attività è necessario presentare una denuncia preventiva all'agenzia delle Dogane e dei Monopoli in cui vanno indicati, oltre ai dati identificativi relativi a titolari e sedi legali, i volumi che saranno ceduti o auto-consumati. Per gli auto-consumatori, sono richieste informazioni aggiuntive sulle modalità di approvvigionamento, sugli impianti di stoccaggio e sulle eventuali percentuali d'uso promiscuo del gas. L'Ufficio può sospendere il procedimento autorizzatorio qualora avesse necessità di richiedere integrazioni documentali, come pure revocare l'autorizzazione concessa in caso di perdita dei requisiti o di irregolarità gravi;
- cauzione. Essa viene parametrata ai volumi ed è pari al 15% dell'accisa annua stimata. L'importo della garanzia risulta essere dinamico, fondato sugli effettivi consumi, in quanto dev'essere adeguato nel tempo sulla base della media dell'accisa dovuta nei 3 mesi precedenti;
- modalità di versamento. Il versamento è mensile a titolo di acconto, salvo conguaglio. I versamenti mensili, però, non sono fondati su stime, ma sui dati effettivi del mese precedente: sui quantitativi indicati nelle bollette o fatture emesse (per i venditori) ovvero sui volumi realmente utilizzati (per gli auto-consumatori);
- obblighi dichiarativi. La dichiarazione diventa semestrale (non più annuale), da presentare a settembre e a marzo. Nelle dichiarazioni confluiscono i consumi suddivisi per ambito territoriale, le destinazioni d'uso, le aliquote applicate e gli acconti versati. Al fine di uniformare i criteri di misura e facilitare i controlli, viene previsto che i quantitativi devono essere espressi in condizioni standard (temperatura di 15 °C e pressione di 1,01325 bar);
- regole di controllo. L'Amministrazione doganale ha il potere di verificare la completezza della documentazione, effettuare controlli presso impianti e sedi operative, analizzare la composizione delle miscele di gas e incrociare i dati trasmessi dai vettorianti (ossia i gestori delle reti di trasporto del gas naturale) con quelli dichiarati dai soggetti obbligati. In caso di accisa versata in misura insufficiente, viene emesso un avviso di pagamento e, se necessario, si procede all'escussione della cauzione.
Accise
Vino: disciplina dei processi di dealcolazione
Il decreto disciplina l'accisa per i processi di dealcolazione del vino. A livello tecnico questa avviene secondo 3 metodologie principali: 1) colonna a coni rotanti (SCC), tecnica che è in grado di separare la frazione aromatica più volatile prima di rimuovere l'alcol, per poi reintegrarla nel prodotto finale; 2) osmosi inversa, ossia un processo di filtrazione a membrana che separa acqua e alcol (mediante distillazione) dal resto dei componenti del vino; 3) distillazione sottovuoto, che sfrutta il principio per cui, in assenza di pressione, l'alcol evapora naturalmente.
Al fine di allineare le norme interne con quelle unionali, nonché per disciplinare un settore in commerciale in crescita (vino privo di alcol o a bassa gradazione alcolica), si regolamenta il settore impositivo delle accise in relazione all'alcol che viene recuperato nella fase di dealcolazione (estratto di alcol).
In attuazione della normativa (articolo 33-ter, Dlgs 504/1995, Testo unico accise-Tua) sono distinte due categorie di operatori, i quali comunque devono proporre un'istanza in cui sono descritti i processi di dealcolazione che s'intendono effettuare, le caratteristiche delle relative apparecchiature e la loro potenzialità produttiva, le caratteristiche dei misuratori, le caratteristiche tecniche del recipiente collettore e la relativa tabella di taratura, la capacità dei serbatoi destinati a contenere il vino dealcolato ottenuto, la quantità annua stimata di alcole che si prevede di realizzare nel deposito fiscale:
1) soggetti EID, ossia gli esercenti depositi fiscali (articolo 28, comma 1, lettere b) o d), Dlgs 504/1995) ai quali è consentito di effettuare processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato entro il limite quantitativo massimo annuo di 1.000 ettolitri (si tratta di piccoli produttori);
2) soggetti DID, ossia i medesimi soggetti esercenti depositi fiscali che effettuano processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato oltre il predetto limite, a seguito del rilascio dell'apposita licenza di esercizio.
Sulla base dei quantitativi (e dell'autorizzazione ottenuta) dev'essere prestata idonea garanzia (ridotta per i soggetti SOAC).
Sono anche previsti obblighi contabili, come l'indicazione in un apposito registro di carico e scarico delle quantità di alcol ottenuto dai processi (i volumi sono indicati a 20°C) e del titolo alcolometrico effettivo, come pur degli estremi del documento di spedizione dell'alcol uscito dal deposito. Inoltre, settimanalmente vanno annotati, in una specifica sezione del registro, i quantitativi di vino dealcolato rilevati dal misuratore.
Gli articoli 2 e 5 del decreto in esame dispongono che, ai fini dell'applicazione dell'accisa, la quantità e la qualità dell'alcol raccolto nel recipiente collettore è accertata dall'Ufficio competente dopo la rimozione dei sigilli.
Agevolazioni
Agevolazioni alle imprese: variazione del tasso di attualizzazione e rivalutazione
Il comunicato informa che il decreto Mise 22 dicembre 2025, pubblicato sul sito dello stesso ministero, ha aggiornato il tasso di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese: a partire dal 1° gennaio 2026 – in conformità alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE 19 gennaio 2008, n. 14) – il tasso da applicare è pari al 3,19%.
L'aggiornamento del tasso viene effettuato su base annua e, comunque, ogni volta che il tasso medio, calcolato nei 3 mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento.
Fiscalità internazionale
Scambio automatico di informazioni fiscali con altri Stati (DAC 8): nuove regole
Con lo scopo di adeguarsi alle recenti disposizioni unionali (direttiva Ue 17 ottobre 2023, n. 2023/2226 – cd. DAC 8) e agli accordi internazionali, sono state aggiornate le modalità di condivisione dei dati fiscali tra l’Italia e gli altri Paesi, con particolare attenzione alle cripto‑valute, alle valute digitali delle Banche centrali e alle transazioni con moneta elettronica.
Le modifiche sono apportate al precedente Dm 28 dicembre 2015 (attuativo della legge 95/2015).
Nello specifico, vengono riviste definizioni, procedure e categorie di attività finanziarie, in modo da identificare correttamente gli strumenti ai fini dello scambio informativo. Così, ad esempio, tra le informazioni da condividere vi rientrano ora anche quelle relative a soggetti che detengono moneta elettronica o valute digitali della Banca centrale per conto dei clienti (nuove definizioni di «istituzioni di deposito» ed «entità di investimento»).
Inoltre, viene previsto che entro il 15 maggio di ogni anno dovranno essere pubblicati, sui siti del dipartimento delle Finanze e dell'agenzia delle Entrate, gli elenchi delle giurisdizioni oggetto di comunicazione (Allegato C al Dm 28 dicembre 2015) e di quelle che partecipano allo scambio automatico (Allegato D al Dm 28 dicembre 2015).
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2026. Per gli anni di rendicontazione 2026 e 2027 è prevista una fase transitoria: gli intermediari italiani non saranno tenuti a comunicare informazioni aggiuntive sui titolari dei conti già esistenti al 31 dicembre 2025, qualora non le abbiano già a disposizione.


