Controlli e liti

Nulla la notifica dell’appello presso il procuratore non domiciliatario

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di Roberto Bianchi

Nell’ambito del contenzioso tributario la notifica dell’appello, per la quale trova applicazione l’articolo 17 del Dlgs 546/1992, che possiede carattere di specialità rispetto all’articolo 330 del Codice di rocedura civile, va effettuata, in mancanza di elezione di domicilio, nella residenza dichiarata dal contribuente, ed è pertanto nulla qualora eseguita presso il procuratore costituito in primo grado che non risulta essere il domiciliatario.
A fornire questa interpretazione è la Cassazione con l’ ordinanza 15460 , depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018.
L’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Ctr del Piemonte che ha dichiarato inammissibile l’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di una Spa per omesso versamento dei tributi.
L’avviso di accertamento risulta essere fondato sullo scostamento dallo studio di settore applicato e, il giudice di primo grado, ha accolto il ricorso introduttivo della società in considerazione della regolare tenuta della contabilità da parte di quest’ultima e della mancata indicazione nell’atto impositivo delle specifiche e gravi incongruenze riscontrate dagli accertatori.
Il giudice di appello ha tuttavia ritenuto inammissibile l’impugnazione in ragione del fatto che il gravame era stato proposto in un luogo - la sede dello studio del difensore che ha assistito l’ente nel corso del giudizio di primo grado - diverso dalla sede legale della contribuente medesima e presso cui quest’ultima non ha eletto domicilio in quanto la costituzione in giudizio della appellata non valeva a sanare il vizio della notifica ex tunc.
Con il ricorso l’agenzia delle Entrate ha denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 330 del Codice di procedura civile, in relazione all’articolo 360 del Codice di procedura civile, comma 1, n. 4, per aver la sentenza impugnata ritenuto inammissibile l’appello per invalidità della notifica in quanto effettuata presso il procuratore costituito non domiciliatario e la violazione e falsa applicazione dell’articolo 17 del Dlgs 546/1992 e degli articoli 156, 157 e 160 del Codice di procedura civile, in relazione all’articolo 360 del Codice di procedura civile, comma 1, n. 4, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la costituzione in giudizio della società appellata avesse sanato la nullità della notifica solo con effetto ex nunc e non ex tunc e che, dunque, alla sanatoria verificatasi non poteva conseguire l’ammissibilità dell’appello in ragione del mancato rispetto del termine per proporre il gravame.
A parere del collegio di legittimità il ricorso è fondato in quanto in materia di contenzioso tributario, la notifica dell’appello, cui si applica l’articolo 17 del Dlgs 546/1992, avente carattere di specialità rispetto all’articolo 330 del Codice di procedura civile, va effettuata, in assenza di elezione di domicilio, nella residenza dichiarata dal contribuente, sicchè è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario (Cassazione, sentenza 4233/2017).
La sentenza risulta essere condivisibile in quanto, in presenza di un caso di nullità della notificazione, il giudice adito deve disporre d’ufficio la rinnovazione della notificazione, ex articolo 291 del Codice di procedura civile., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio e in quest’ultima evenienza, verificatasi nel caso in esame, la nullità deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dal comma 3 dell’articolo 156 del Codice di procedura civile.

Cassazione civile, sezione V, ordinanza 15460 del 13 giugno 2018

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