Controlli e liti

Nulla la notifica al familiare non convivente

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di Laura Ambrosi

È nulla la notifica della cartella di pagamento consegnata al padre dichiaratosi convivente se il contribuente risiede in realtà in un altro immobile. A tal fine, il certificato di residenza rilasciato dal Comune rende irrilevante la dichiarazione di convivenza attestata dall'agente postale.

A fornire questa precisazione è la Corte di cassazione con l'ordinanza 10543 depositata ieri.

Un contribuente impugnava degli avvisi di intimazione per il pagamento di cartelle esattoriali che non risultavano notificate.

Da quanto era emerso nel corso del giudizio, i provvedimenti prodromici erano stati consegnati a un familiare che, secondo quanto attestato nella relata di notifica redatta dall'agente postale, era convivente del contribuente.

A propria difesa, l'interessato documentava con un certificato una diversa residenza anagrafica, regolarmente registrata nell'anagrafe comunale in data anteriore rispetto alla notifica.

Il giudice di primo grado rigettava il gravame, ma la sentenza veniva riformata in grado di appello. In particolare, il collegio riconosceva il vizio di notifica, rilevando una diversa residenza del contribuente.

L'Ufficio ricorreva così in Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, un'errata applicazione della norma in tema di notifiche.

La Suprema corte ha innanzitutto ricordato che in base all'articolo 139 del Codice di procedura civile in assenza del destinatario nella casa di abitazione nel comune di residenza, la consegna può essere effettuata a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda.

Sussiste pertanto una presunzione di ricezione, derivante dal fatto che il familiare convivente consegni l'atto al destinatario.

Tuttavia, tale presunzione opera solo nell'abitazione dove è fissata anche la residenza del contribuente.

Rispetto al contenuto della relata di notifica, i giudici di legittimità hanno precisato che le attestazioni dell'agente postale fanno fede solo per le dichiarazioni a lui rese e non anche per la veridicità del relativo contenuto.

Nella specie, il plico risultava consegnato al padre nella propria residenza diversa però dal quella del destinatario dei provvedimenti. L'agente postale aveva erroneamente attestato la convivenza del contribuente con il padre, ma la circostanza era smentita dal certificato di residenza prodotto in giudizio.

Conclusivamente è stato affermato il principio secondo cui ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell'atto e consegnatario (pur dichiaratosi familiare convivente) non possono presumersi dall'attestazione dell'agente postale. A tal fine è sufficiente il certificato di residenza ed il destinatario non è tenuto a nessuna ulteriore prova negativa sull'assenza cioè del rapporto di convivenza.

La decisione è particolarmente interessante poiché rimarca l'importanza delle notifiche nel luogo di residenza esatto a nulla rilevando eventuali consegne a terzi anche se parenti dell'interessato.

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