Controlli e liti

Nulla la notifica al nipote senza comunicazione al destinatario originale

La consegna al familiare convivente non esaurisce gli obblighi dell’operatore

ADOBESTOCK

di Alessandro Borgoglio

È nulla la notifica dell’avviso di accertamento tramite posta se l’atto è stato consegnato a un familiare convivente, ma non è stata spedita la comunicazione di avvenuta notifica (Can) al destinatario. Lo ha stabilito la Ctp di Torino con la sentenza 688/5/2021 (presidente e relatore Passero).

I giudici piemontesi richiamano la recente sentenza 10012/2021 delle Sezioni unite per cui, qualora l’atto notificando tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982 non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, oppure per temporanea assenza del destinatario stesso, oppure per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (Cad), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

Il caso esaminato dal collegio torinese, con la pronuncia odierna, è però diverso da quello posto a base della decisione delle Sezioni unite. Quest’ultima, infatti, è relativa all’ipotesi disciplinata dall’articolo 8 della legge 890/1982, riguardante la mancata consegna dell'atto per la cosiddetta irreperibilità relativa, ovvero l’assenza temporanea del destinatario e delle altre «persone contigue» (familiari, portiere, eccetera) che possono ricevere l’atto, per cui la norma, pur in assenza di una consegna fisica dell’atto, lo dà per notificato una volta che, depositato presso l’ufficio postale per il ritiro, siano «trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata» con avviso di ricevimento contenente la Cad: perciò, ai fini probatori, serve non solo la Cad, ma anche il suo avviso di ricevimento.

Nel caso della Ctp di Torino 688/2021, invece, la consegna dell’atto era stata fatta nelle mani del nipote del destinatario, in qualità di familiare convivente, e quindi la fattispecie è disciplina dall’articolo 7 della legge 890/1982, in base al quale - stante l’avvenuta consegna dell’atto, benché a persona diversa del destinatario - l’operatore postale deve dare notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata (Can).

Il problema è che nel caso di specie non risultava inviata la Can, e ciò emergeva anche dallo stesso avviso di ricevimento dell’atto giudiziario con cui era stato spedito l’accertamento, perché lo spazio riservato all’indicazione della raccomandata contenente la Can non era stato compilato. Da qui la bocciatura dei giudici torinesi.

Non rileva, invece, nel caso della pronuncia odierna, l’avviso di ricevimento, perché per la Can, a differenza della Cad, non è neppure previsto dalla legge (si veda Cassazione 20863/2017).

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