Controlli e liti

Nulle le vecchie notifiche private

di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

È sempre inammissibile il ricorso tributario comunicato tramite servizio privato anziché con Poste italiane prima del 10 settembre 2017. In primo luogo, non ha effetto retroattivo la norma che, dal 10 settembre dello scorso anno, ha abrogato la disposizione previgente che attribuiva in via esclusiva i servizi di notifica degli atti giudiziari tributari alle Poste italiane. La notifica tramite servizio privato va, inoltre, considerata inesistente e non sanabile neppure se le parti resistenti si costituiscono in giudizio. Lo ha stabilito la Ctr Sicilia con la sentenza 510/2/2018 (presidente De Maria, relatore Sanfilippo). Un orientamento confermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 8089 del 3 aprile scorso.

Il ruolo e la cartella

Un contribuente riceve tramite cartella l’iscrizione a ruolo relativo all’anno 2005 emesso a seguito di controllo automatizzato del modello Unico/2006 e del modello 770S/2006 e ricorre in Ctp. Nel farlo trasmette il ricorso al concessionario con un vettore privato e lo consegna all’Agenzia a mano.

L’inammissibilità

Entrambi gli enti chiedono preliminarmente l’inammissibilità del ricorso introduttivo:

- secondo il concessionario il contribuente, pur avendo proposto nei termini il ricorso, non lo ha notificato attraverso Poste italiane bensì con una struttura di posta privata e tale modalità, non avendo gli agenti del servizio postale privato la qualità di pubblici ufficiali, non consente di godere della presunzione di veridicità fino a querela di falso;

- secondo l’amministrazione tale irritualità travolge anche la notifica nei suoi confronti, ancorché avvenuta a mano. Nel merito non sono state versate le imposte liquidate in dichiarazione, che sono dunque dovute.

L’appello

La Ctp dichiara così inammissibile il ricorso. Il contribuente insiste in appello sostenendo che:

- la riserva a favore del cosiddetto servizio postale universale riguarda solo i servizi inerenti le notifiche di atti a mezzo posta e le comunicazioni connesse con la notifica di atti giudiziari e dunque la notifica è da intendersi validamente perfezionata anche per il concessionario;

- il contraddittorio processuale con l’amministrazione è stato validamente instaurato in quanto, come risulta dalla ricevuta, il ricorso è stato tempestivamente consegnato a mano.

La decisione

Entrambi gli appellati resistono ma la Ctr conferma l’inammissibilità del ricorso introduttivo con queste argomentazioni:

- l’abrogazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del Dlgs 261/1999 che attribuiva in via esclusiva alle Poste italiane Spa i servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari di natura tributaria, effettuata dalla legge 124/2017 (articolo 1, comma 57, lettera b) e operativa dal 10 settembre 2017, avendo natura interpretativa, non ha efficacia retroattiva;

- la notifica del ricorso tramite servizio privato anziché Poste italiane Spa avvenuta prima del 10 settembre 2017 è comunque sempre inesistente e non è suscettibile di sanatoria neppure se le parti resistenti si costituiscono in giudizio e non rileva a tal fine che la notifica del solo ricorso all’Agenzia sia avvenuta con consegna a mano.

Ctr Sicilia sentenza 510/2/2018

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