Nullo l’accertamento in caso di sostituzione a mezzo stampa della sottoscrizione autografa della delega
La sottoscrizione autografa dell’atto non automatizzato di conferimento delle deleghe di firma al funzionario direttivo/dirigente per la sottoscrizione di atti a rilevanza esterna non può essere sostituita dalla formula: «firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, Dlgs 39/93». È l’emento di novità introdotto dalla sentenza 2521 delal Ctr Lombardia del 7 giugno scorsosulla nullità dell’avviso di accertamento, emesso dall’agenzia delle Entrate, per difetto di sottoscrizione.
La società contribuente riassumeva il giudizio, avente ad oggetto un avviso di accertamento per maggiore imposta ai fini Iva Irpeg e Ilor per l'anno 1999, in seguito ad ordinanza della Cassazione che annullava la sentenza di secondo grado, che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello per la mancanza di alcune pagine nell'allegazione del documento, rinviando alla Commissione Tributaria Regionale, proponendo le eccezioni formulate nel ricorso introduttivo e chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare la mancata sottoscrizione dell’atto di costituzione in giudizio da parte del direttore reggente senza valida delega; in via principale e nel merito l’annullamento dell’atto per mancata sottoscrizione da parte del Capo ufficio in violazione dell’articolo 42, comma 3, del Dpr 600/73.
La sentenza in commento preliminarmente ripercorre la questione del legittimo conferimento della delega ( di firma e di funzione) ricordando il principio maestro statuito dalla sentenza n. 22803/2015 della Corte di Cassazione sulle modalità di attribuzione della delega.
La delega, rammenta il collegio, è un atto a rilevanza esterna, che può essere conferita con atto proprio o con ordine di servizio, purché venga indicato, unitamente alle ragioni della stessa (carenza di personale, assenza, vacanza, malattia), il termine di validità ed il nominativo del soggetto delegato, non essendo sufficiente, in entrambe le tipologie di deleghe (di firma o di funzione) l’indicazione della sola qualifica professionale del dirigente destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alla generalità di chi effettivamente rivesta tale qualifica; sono pertanto da ritenere illegittime, chiosa il collegio, le deleghe impersonali e tale illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo. L’iter motivazionale si sofferma poi sulla firma dell’atto impositivo tramite sottoscrizione autografa sostituita a mezzo stampa e statuisce la nullità dell’atto impositivo, richiamando a supporto l’articolo 15 comma 7 del decreto legge 78/2009, in quanto essa può essere eccezionalmente apposta, dal 1° luglio 2009, in via sostitutiva solo sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi erariali emessi con sistemi aµtomatizzati dalle Agenzie fiscali; tali atti sono individuati con apposito provvedimento del Direttore generale (vds. Atto direttoriale agenzia Entrate prot. 2010/4114 del 2 novembre 2010) che non comprende il conferimento di deleghe.
Le motivazioni si concludono con un riferimento al Codice dell’amministrazione digitale (Cad – artt. 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater ) che descrive le modalità con cui l’amministrazione deve predisporre il documento amministrativo informatico originale sottoscritto con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, inviando al cittadino, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, la copia analogica ( cartacea) sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa che deve riportare in chiaro la dicitura indicante l’amministrazione che ha prodotto e conserva il documento amministrativo informatico originale; su di essa deve essere il contrassegno elettronico, assumendo lo stesso valore della stampa del documento amministrativo informatico originale sottoscritta con firma autografa ( sull’inesistenza dell’atto Cass. nn.14195/2000 - 4991/2001 - 13375/09 ).
Il collegio accoglie l’appello del contribuente e condanna l’ufficio al pagamento delle spese del giudizio di merito e di legittimità.