Controlli e liti

Srl a ristretta base, nullo l’accertamento inviato all’ex socio

Uscito dalla società a ristretta base si ritiene non abbia accesso agli atti

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

È nullo l’accertamento emesso a carico del socio di società a ristretta base se questi era già uscito dalla compagine sociale alla data in cui è stato notificato l’accertamento alla società e l’avviso del socio è privo della motivazione della rettifica. La doverosa precisazione è contenuta nell’ordinanza 4239 depositata il 10 febbraio dalla Cassazione.

È noto che la Suprema corte, con orientamento oramai granitico, ha affermato la legittimità degli accertamenti con i quali il fisco ribalta sui soci di una società a ristretta base partecipativa gli utili conseguiti in evasione da quest’ultima. Il presupposto di tale modalità di rettifica consiste nella ristrettezza della compagine sociale che consente di presumere che i ricavi in nero dell’ente siano stati suddivisi tra i soci, in proporzione alle quote possedute. Uguale presunzione è stata da ultimo estesa alla rettifica originata da costi indeducibili (Cassazione 2224/2021). Per opporsi alla pretesa, l’interessato dovrebbe dimostrare documentalmente la sua totale estraneità alla gestione sociale o, meglio, l’esistenza di dissidi con l’organo amministrativo che farebbe venir meno il requisito della complicità tra soci che regge l’assunto dell’Ufficio. Sempre con riguardo alla medesima tematica, la Cassazione ha altresì affermato in più occasioni che l’accertamento del socio non deve necessariamente esplicitare le ragioni della rettifica effettuata alla società, nel presupposto che il socio, avvalendosi dei poteri previsti dall’ordinamento, sarebbe comunque in grado di acquisire la copia dell’accertamento suddetto.

È sufficiente che l’atto notificato al socio richiami per relationem l’avviso della società. Nel caso deciso dall’ordinanza in commento, tuttavia, il socio raggiunto dall’accertamento era già receduto alla data di notifica dell’atto all’ente partecipato. Ciononostante, l’Ufficio si era limitato a motivare il provvedimento impositivo con il mero rinvio alle risultanze della società. Per questo motivo, il contribuente aveva eccepito il difetto di motivazione dell’atto. La Cassazione ha accolto l’eccezione della parte privata. Osserva infatti la Suprema corte che mentre è plausibile ritenere che, in costanza di rapporto sociale, il socio abbia accesso agli atti dell’ente, una volta uscito dalla compagine, una simile assunzione non appare altrettanto verosimile. Per questa ragione, la rettifica del socio, in tali casi, deve essere adeguatamente motivata.

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