Adempimenti

Nuova chance di dilazione per le rate scadute all’8 marzo

L'impatto della fine della sospensione. Non serve aver pagato le rate pregresse

di Luigi Lovecchio

Via libera alla notifica delle cartelle di pagamento e sblocco delle azioni esecutive ma non per tutti. Con la fine del periodo di sospensione di cui all’articolo 68 del Dl 18/2020, termina la moratoria degli atti di recupero coattivo dell’agente della riscossione anche se bisogna distinguere a seconda della tipologia di debito. Va in proposito ricordato che la sospensione del decreto cura Italia riguardava in primo luogo le rate delle dilazioni con l’Ader in scadenza tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020. A queste si aggiungono le somme rivenienti da cartelle notificate entro l’8 marzo, prima che, a tale data, fosse scaduto il termine di 60 giorni per il pagamento.

Occorre inoltre rilevare che, poiché ai sensi dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015, durante il periodo di sospensione è fatto divieto di notificare le cartelle di pagamento, l’Ader ha correttamente dedotto che durante il medesimo arco temporale non si possono, a maggior ragione, avviare azioni esecutive o cautelari.

In linea di principio, le somme sospese devono essere pagate in una unica soluzione entro la fine di gennaio. Questo però non è sempre vero. Prendendo ad esempio il caso della cartella non scaduta all’8 marzo 2020, il contribuente ha facoltà, in alternativa, di presentare istanza di dilazione entro la fine del mese. Con riferimento invece ai soggetti con rateazioni pendenti alla medesima data dell’8 marzo, va evidenziato che questi, come anche i debitori che fanno domanda di dilazione entro la fine di quest’anno, beneficiano dell’allungamento a 10 rate non pagate della condizione di decadenza dal beneficio del termine. Ciò significa che se l’interessato ha avuto cura di restare al di sotto di tale soglia, ad esempio provvedendo a pagare taluna delle rate sospese, egli potrà limitarsi a proseguire i versamenti rateali, a partire da gennaio, senza doversi preoccupare del debito maturato lo scorso anno. A questo riguardo, sarebbe molto utile sapere se al medesimo scopo di continuare i pagamenti mensili sia ritenuta sufficiente anche la corresponsione di una parte delle somme sospese entro la fine di questo mese. Esemplificando, ipotizzando un debitore che non abbia pagato nessuna delle 10 rate maturate durante la sospensione – da marzo a dicembre –, ci si chiede cosa accade se a gennaio egli versi solo due della rate sospese. È auspicabile che anche in questo caso gli si riconosca il diritto di limitarsi a onorare le quote mensili del piano di rientro, a partire da febbraio.

La circolare n. 25 del 2020 dell’agenzia delle Entrate, prendendo in esame i casi dei soggetti non avevano debiti già scaduti all’8 marzo 2020 – ad esempio, dilazioni pendenti o cartelle notificate a ridosso di tale data – , ha correttamente affermato che per essi l’agente della riscossione deve attendere gli inizi di febbraio per iniziare le azioni esecutive. Ciò, in quanto i suddetti contribuenti hanno tempo, per l’appunto, fino a fine mese per pagare lo scaduto.

Al contrario, per tutti i debitori che hanno maturato morosità prima dell’inizio della sospensione i pignoramenti possono essere avviati già da gennaio. Va però segnalato che, pur in presenza di cartelle o accertamenti esecutivi scaduti da tempo, anche se oggetto di precedenti piani di rientro decaduti, è oggi ancora possibile presentare una nuova domanda di dilazione, senza versare le rate scadute (articolo 13 decies del Dl 137/2020). Questa facoltà è esercitabile fino al 31 dicembre 2021 ma ovviamente converrà anticipare i tempi se si vogliono prevenire le azioni di recupero dell’Ader.

Riprendono invece immediatamente i pignoramenti degli stipendi, bloccati fino al 31 dicembre 2020 dall’articolo 152 del Dl 34/2020.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©