Adempimenti

Dichiarazione Imu, ultima verifica sull’obbligo entro il 30 giugno

Manca il decreto del ministero dell’Economia che aggiorna i modelli esistenti

di Luigi Lovecchio

La prima dichiarazione della nuova Imu, in scadenza il prossimo 30 giugno, sarà compilata sui vecchi modelli. Allo stato, infatti, non è stato emanato alcun decreto delle Finanze di aggiornamento dei moduli esistenti. Questo comporta che per comunicare le esenzioni Covid 2020, in mancanza di caselle specifiche, sarà sufficiente barrare la casella «Esenzione» (così le Faq delle Finanze).

La sanzione di 50 euro

La riforma dell’Imu, approvata con la legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), ha confermato il principio secondo cui non deve essere dichiarato ciò che è conosciuto o conoscibile dal comune. Allo scopo, le istruzioni ministeriali alla compilazione del modello precisano i casi in cui esiste l’obbligo dichiarativo. Una novità della riforma, confermata dalle risposte date dal Mef a Telefisco 2020, è rappresentata dal fatto che in nessun caso la dichiarazione rappresenta un elemento costitutivo di agevolazioni o esenzioni. Ne consegue che, in caso di agevolazione non dichiarata, la stessa compete comunque, in presenza dei requisiti sostanziali, e al più risulterà irrogabile la sanzione fissa di 50 euro.

Immobili inagibili o inabitabili

L’unica eccezione riguarda gli immobili inagibili o inabitabili, per i quali la riduzione a metà dell’imponibile spetta a condizione che lo stato in questione sia stato comunicato al comune. Tuttavia, se il comune ne era a conoscenza (ad esempio, ordinanza di sgombero), la denuncia non è necessaria (Cassazione 4243/2921).

Immobili merce

Nel caso dei fabbricati merce non locati delle imprese di costruzione, a decorrere dal 2020, in luogo dell’esenzione Imu, è stabilita l’aliquota ridotta non superiore allo 0,25%. Tale aliquota è tuttavia applicabile anche in assenza di dichiarazione (fatta sempre salva la sanzione fissa di 50 euro), nonostante la fattispecie rientri tra quelle per le quali l’obbligo sussiste.

Fabbricati locati a canone concordato

In ipotesi di fabbricati locati a canone concordato, in relazione ai quali compete la riduzione d’imposta del 25%, ai sensi dell’articolo 3-quater del Dl 34/2019, vi è esonero dall’adempimento dichiarativo. Se però il comune ha deliberato un’aliquota ridotta per le medesime fattispecie, condizionandola alla presentazione di una comunicazione, la dichiarazione va presentata. In difetto, la riduzione del 25% trova comunque applicazione, con riferimento però all’aliquota ordinaria e non a quella ridotta adottata a livello locale.

Le aree edificabili

Un caso di obbligo generalizzato di presentazione della dichiarazione riguarda le aree edificabili, con riferimento sia all’anno di acquisizione di tale qualifica che a quelli di variazione del valore imponibile. In proposito, si ricorda che, per effetto della riforma, a decorrere dal 2020 le delibere di adozione degli strumenti urbanistici hanno effetto immediato, e non differito all’anno successivo. Questo significa, in concreto, che se il comune ha adottato il piano urbanistico ad esempio a fine febbraio 2020, il suolo va dichiarato come edificabile per 10 mesi del 2020. In tale eventualità, entro fine mese dovrà essere trasmessa la dichiarazione. Le stesse regole valgono qualora nel corso del 2020 fosse stato rilasciato un permesso a costruire su di un terreno già edificabile: l’incremento di valore che inevitabilmente ne deriva dovrà anch’esso essere dichiarato.

Le esenzioni Covid

Da ultimo, si ricorda che le Faq delle Finanze (si veda l’articolo) hanno precisato che devono essere dichiarate anche le esenzioni Covid di cui si è fruito l’anno scorso. In assenza di caselle dedicate, si potrà semplicemente barrare la casella «Esenzioni». Di nuovo, in caso di omissione del contribuente sarà al più irrogabile la sanzione di 50 euro. Non occorre invece denunciare la fine dell’esenzione, trattandosi di durata stabilita direttamente dalla legge.

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