Finanza

Nuova Sabatini nelle aree di crisi industriale più ampia per i programmi di tutela ambientale

La conversione del Dl 76/2020 ammette l’agevolazione anche la fabbricazione di gas industriali

di Alessandro Sacrestano

In fase di conversione in legge, il decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) registra un’ulteriore novità in termini di incentivi alle imprese, modificandosi il testo dell’articolo 39 che, sino alle variazioni in discussione, si occupava del solo incentivo Sabatini (articolo 2 della legge 98/2013).

L’integrazione, in particolare, riguarda le agevolazioni alle imprese localizzate nelle aree di crisi industriale, ai sensi della legge 181/89. La norma incentiva gli investimenti di sviluppo imprenditoriale e salvaguardia dei livelli occupazionali operati nelle zone di crisi industriale e, più in generale, di settore. I programmi di investimento agevolati sono finalizzati:
a) alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
b) all’ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
c) alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti che eroghino servizi di attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva;
d) all’acquisizione di attivi di uno stabilimento.

Sono inoltre separatamente affrontati gli investimenti per la tutela ambientale. Stando alla circolare Mise dello scorso 16 gennaio, i programmi di investimento per la tutela ambientale sono diretti a:
a)innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa;
b)consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
c)ottenere una maggiore efficienza energetica;
d)favorire la cogenerazione ad alto rendimento;
e)promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
f)risanare i siti contaminati;
g)riciclare e riutilizzare i rifiuti.

Ora, con la modifica introdotta in sede di conversione all’articolo 39, si dispone che, proprio limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, è ammessa la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento (Ue) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Il tutto, spiega il nuovo articolo 39, nel pieno rispetto della ratio di fondo della legge 181/1989, ossia accelerare la ripresa economica ed occupazionale.

Restano, invece, confermate le misure sulla Sabatini. Le imprese richiedenti, pertanto, potranno ricevere il beneficio in un’unica soluzione per tutti i finanziamenti deliberati per un importo non superiore a duecentomila euro. Per gli investimenti agevolati delle micro e piccole imprese ubicate nelle aree in ritardo di sviluppo, e realizzati in osservanza della logica sottesa da industria 4.0 invece, è possibile ottenere il contributo in un’unica soluzione a prescindere dal valore del finanziamento deliberato.

Premiata infine l’innovazione tecnologica, per la quale il decreto Semplificazioni dispone una nuova iniezione di liquidità allo strumento, agevolando tali ultimi investimenti, attingendo al cofinanziamento di risorse rivenienti dai fondi strutturali e di investimento europei. I medesimi fondi saranno attinti anche con la finalità di applicare il più alto contributo del 5,50% agli investimenti diversi da quelli innovativi afferenti Industria 4.0.

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