Imposte

Nuove aperture dell’agenzia delle Entrate per il terzo settore

Enti del Terzo settore e Superbonus: continuano i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tra il 14 e 15 aprile scorso. Diverse le risposte ad interpello (nn. 249, 250, 251, 252 e 253) con le quali l’amministrazione è tornata a fare il punto su una delle misure più vantaggiose introdotte col Decreto Rilancio (articolo 119 del Dl 34/2020). Non diminuisce, infatti, l’appeal da parte delle realtà non profit alla maxi detrazione del 110% delle spese sostenute da luglio 2020 al 30 giugno 2022 per specifici interventi (come efficienza energetica, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici), e i numerosi chiarimenti confermano il grande interesse sul tema.

Platea ampia

Con questi orientamenti di prassi viene innanzitutto confermata la platea dei soggetti cui è riconosciuto il beneficio fiscale. Si tratta degli enti che, ad oggi, si qualificano come enti del Terzo settore (Ets), ovvero, Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei relativi registri di settore (articolo 119, comma 9, lettera d-bis). Solo quest’ultimi, infatti, possono considerarsi – già in questa fase transitoria – come Ets e possono così accedere al bonus dell’articolo 119.

Da ciò, dunque, il via libera dell’Agenzia al beneficio per la Fondazione attualmente iscritta all’Anagrafe Onlus (Risposte 249, 250 e 252) nonchè alla coop sociale, che ancora mantiene la qualifica di Onlus di diritto (Risposta 253).

Le fondazioni

Discorso diverso, invece, per le fondazioni che, sebbene intendano accedere al Registro unico del Terzo settore (Runts), in questa fase transitoria non possano qualificarsi come Ets. In tal caso, secondo l’Amministrazione finanziaria, proprio la carenza del requisito soggettivo osterebbe all’accesso al Superbonus (Risposta 251/2021).

Il nodo dei neo iscritti

Risposte, queste, che tuttavia non sciolgono i nodi sulla spettanza dell’agevolazione anche dopo l’avvio del Runts, atteso nei prossimi mesi. Con l’operatività dello stesso e il conseguente venir meno dei Registri Onlus, Odv e Aps potrebbero, infatti, derivare criticità operative circa l’accesso al Superbonus, la cui applicabilità è stata prorogata fino al 30 giugno 2022 a opera della legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 66 della legge 178/2020). Un tema riguarda innanzitutto la possibilità di estendere il superbonus anche agli enti non rientranti nelle categorie sopra elencate che si iscriveranno quest’anno al nuovo registro. Senza contare gli enti che con il passaggio al Runts potrebbero assumere la qualifica di enti del terzo settore perdendo quella di Odv , Aps o Onlus. Sul punto potrebbe essere utile un chiarimento di prassi al fine di evitare incertezze nella fase applicativa e consentire agli enti di poter pianificare gli interventi.

Circa l’ambito oggettivo, si conferma la lettura a maglie larghe già espressa in precedenti documenti di prassi (si veda la circolare 30/E/2020). In assenza di specifica previsione la misura spetta a prescindere dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi, fermo restando la necessità che gli interventi ammessi siano sull’intero edificio o sull’unità immobiliare. Non si estende, poi, la previsione che limita a due unità immobiliari la possibilità di fruire della misura, che si applica alle sole persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.

Condomìni e villette

Inoltre, come da ultimo precisato nelle citate risposte n. 250 e 252, il beneficio spetta indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia costituito o meno in condominio e anche in relazione a interventi su edifici composti da più unità immobiliari.

Al pari di ogni altro destinatario, tuttavia anche Onlus, Odv e Aps dovranno tener conto della natura degli immobili (edificio in condominio) e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento, eccetera.). Non è inoltre necessaria la proprietà dell’immobile, purché il titolo di detenzione sia stato registrato prima dell’inizio dei lavori.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©