Finanza

Nuove partite Iva aperte dal 23 marzo escluse dai sostegni automatici e alternativi

La formulazione del Sostegni-bis lascia fuori chi ha avviato l’attività e non ha un calo di fatturato

di Gabriele Ferlito

I nuovi contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 1 del Dl 73/2021 (decreto Sostegni-bis) sono destinati ad un’ampia platea di operatori economici. Tra l’indennizzo automatico, per chi ha già ricevuto il contributo Sostegni 1, e il nuovo contributo alternativo, destinato anche a chi non ha percepito il primo giro di ristori del 2021, sono molti i soggetti che potranno contare su un aiuto per il proseguimento della propria attività.

Tuttavia rimangono fuori dal nuovo “round” di contributi alcune casistiche che forse sarebbe stato opportuno considerare, anche ai fini di una maggiore coerenza complessiva della misura rispetto alle precedenti versioni dell’aiuto.

Le nuove partite Iva

Ad esempio, i soggetti che hanno la partita Iva ancora attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Sostegni-bis) riceveranno in automatico la stessa somma già ricevuta con il Sostegni-1, che agevolava le partite Iva attive alla data del 23 marzo scorso, con un minimo di 1.000 o 2.000 euro per i soggetti costituiti a partire dal 1° gennaio 2019 che non integravano il requisito della riduzione di fatturato.

Quindi se un soggetto ha aperto la partita Iva dal 23 marzo al 26 maggio, non potrà certamente godere di alcun ristoro automatico, non avendo ricevuto il contributo Sostegni 1.

Ma a ben guardare non potrà nemmeno ambire al contributo alternativo, perché la nuova misura è riservata solamente a coloro che, pur non avendo ricevuto l’indennizzo del Sostegni 1, hanno subìto una riduzione di almeno il 30% del fatturato medio mensile nel confronto tra il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e lo stesso periodo dell’anno precedente. Ma si tratta di un requisito che i soggetti che hanno aperto la partita Iva dopo il 23 marzo 2021 non possono in alcun modo integrare. La norma non prevede per questi casi nemmeno l’erogazione del contributo nella misura minima di 1.000 o 2.000 euro, che invece era previsto nel decreto Sostegni 1 per i soggetti “neocostituiti” che non integravano il requisito del calo di fatturato.

I titolari di redditi d’impresa

Sotto altro profilo, si ricorda che in sede di conversione del Dl 41/2021 (avvenuta con legge 69/2021) è stata ampliata la platea dei beneficiari del contributo Sostegni-1, includendovi i titolari di reddito di impresa che pur avendo aperto la partita Iva nel 2018 hanno concretamente iniziato ad esercitare l’attività nel 2019 ma che sono rimasti esclusi dal contributo Sostegni 1 per mancanza della riduzione di fatturato del 2020 rispetto al 2019. A questi soggetti è stato riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro.

Ebbene, questi soggetti, pur essendo rientrati “ex post” tra i soggetti beneficiari di un contributo a fondo perduto ai sensi del decreto Sostegni 1, non percepiranno una seconda erogazione automatica delle somme secondo il meccanismo introdotto dal Sostegni bis.

Infatti, il contributo automatico previsto dal nuovo decreto si applica solamente a coloro che hanno ricevuto il contributo previsto dall’articolo 1 del Dl 41/2021, mentre i soggetti di cui si discute sono stati agevolati in sede di conversione del decreto con l’inserimento di un diverso articolo 1-ter. In altri termini, il rinvio normativo li esclude dalla nuova erogazione automatica.

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