Professione

Nuovi obblighi antiriciclaggio per i servizi di pagamento

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di Valerio Vallefuoco

La Commissione Ue ha indicato i criteri per la determinazione dei casi in cui gli Stati membri potranno imporre (in base all’articolo 45, paragrafo 9, della direttiva 2015/849), ai prestatori di servizi di pagamento e agli emittenti di moneta elettronica la nomina di un punto di contatto centrale, al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La norma è contenuta nel Regolamento delegato Ue 2018/1108 recante norme tecniche di regolamentazione sui criteri di nomina dei punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento.

Un Regolamento destinato a integrare la IV direttiva antiriciclaggio che rimane il principale punto di riferimento in tema di antiriciclaggio. Tuttavia, con l’entrata in vigore delle norme regolamentari si fanno più specifici gli obblighi di prevenzione a carico degli emittenti di moneta elettronica e dei prestatori di servizi di pagamento, ai quali gli Stati membri potranno imporre la nomina di un punto di contatto centrale qualora gli stessi abbiano sede nel loro territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale sia in altro Stato membro e sempre che l’entità e la portata delle attività svolte raggiungano o superino determinate soglie ( numero di sedi pari o superiore a 10; importo previsto della moneta elettronica distribuito e rimborsato o valore cumulativo delle operazioni di pagamento eseguito dalla sede, superiore a 3 milioni di euro per esercizio finanziario o se tale importo o valore ha superato i 3 milioni di euro nell’esercizio finanziario precedente). Si tratta, tuttavia, di un criterio flessibile che non esclude la possibilità per gli Stati di imporre la nomina di un punto di contatto centrale anche quando, indipendentemente dal numero di sedi o dal volume di affari, essi ritengano che il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso all’attività della sede sul loro territorio sia aumentato o se hanno fondati motivi per considerare elevato il rischio.

Ma qual è la funzione del punto di contatto centrale? Come chiarito nei Considerando del Regolamento, spetta al punto di contatto centrale assicurare per conto dell’emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina, il rispetto delle norme AML (Anti Money Laundering) / CFT (Counter Terrorist Financing) applicabili dalle sedi. Esso dovrebbe assolvere anche a una funzione di coordinamento tra l’emittente di moneta elettronica o il prestatore di servizi di pagamento, le sue sedi e le autorità dello Stato in cui operano le sedi, per facilitarne la vigilanza. Altre funzioni supplementari potrebbero essere imposte dagli Stati sulla base di una valutazione globale dei rischi. In particolare, potrebbe essere richiesto al punto di contatto di presentare, per conto di chi lo ha nominato, una segnalazione di operazione sospetta alla Unità di informazione finanziaria dello Stato membro ospitante nel cui territorio è stabilito l’ente obbligato.

Il Regolamento demanda a ciascun Paese il compito di stabilire se i punti di contatto debbano assumere una forma particolare. In coerenza con il fondamentale criterio dell’approccio basato sul rischio che informa la IV direttiva, se è imposta una forma particolare, gli Stati dovrebbero assicurare che gli obblighi siano proporzionati al fine e non vadano oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi di prevenzione avuti di mira dalla norme AML/ CFT e agevolare la vigilanza.

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