Finanza

Nuovo fondo perduto per le partite Iva aperte tra il 1° maggio e il 24 ottobre

Il Dl Ristori ammette anche le nuove attività. Niente test sul calo di fatturato, ma servirà una domanda ad hoc

di Stefano Vignoli

L’articolo 1 del Dl Ristori (il n. 137/2020) amplia la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto includendo anche le “nuove” attività, vale a dire i soggetti che hanno avviato l’attività dopo il 30 aprile 2020 se operanti con codice Ateco interessato dalle misure restrittive (in presenza di più attività esercitata rileva quella dichiarata come prevalente).

Il precedente contributo previsto dall’articolo 25 del Decreto Rilancio era infatti stato riservato ai soggetti con data di inizio attività non posteriore al 30 aprile 2020, termine introdotto – nel silenzio della norma – dall’Agenzia in sede di istruzioni alla compilazione dell’istanza per la richiesta del contributo.

Ora è direttamente il decreto legge a stabilire il termine ultimo escludendo i soggetti che abbiano attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020. Sono altresì esclusi i soggetti con partita Iva cessata alla data del 25 ottobre 2020.

Per “inizio” attività si dovrebbe far riferimento all’apertura della sola partita Iva non rilevando ulteriori adempimenti.

I soggetti esclusi dal Dl Rilancio con attività avviata nel periodo tra il 1° maggio e il 24 ottobre 2020 beneficeranno quindi del contributo a fondo perduto alla sola condizione di esercitare attività con codice Ateco rientrante nella lista di cui all’allegato 1 del decreto ovvero con gli (eventuali) ulteriori codici che verranno individuati da decreto del Mise.

Come già l’articolo 25 del DL 34/2020, la norma subordina l’accesso al contributo al requisito del calo del fatturato (e corrispettivi) ad aprile 2020 di oltre un terzo rispetto al corrispondente mese del 2019. Sempre in linea con l’agevolazione precedente, per i soggetti con attività avviata dal 1° gennaio 2019, tale requisito non è richiesto e il contributo spetterà nella misura minima prevista in euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 2.000 per i soggetti diversi.

Anche se il Dl Ristori prevede la concessione del contributo nella misura minima di 1.000 o 2.000 euro soltanto in favore dei contribuenti che abbiano già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 DL 34/2020, il richiamo alla precedente agevolazione estende l’applicazione degli importi minimi anche ai soggetti con attività iniziata dal 1° maggio 2020 in quanto impossibilitati a presentare la precedente istanza e ad effettuare il raffronto di fatturato 2020/2019.

Da chiarire inoltre se tali importi possano essere ulteriormente ragguagliati sulla base delle maggiori percentuali riconosciute alle varie categorie economiche. Così un nuovo ristorante (per il quale opera un coefficiente del 200%) potrebbe beneficiare di un contributo minimo pari a 2.000 euro se impresa individuale ovvero 4.000 euro se esercitato tramite veicolo societario. Deve ovviamente trattarsi di nuova attività; in caso di ristorante preesistente (es. oggetto di subentro in un contratto di affitto di azienda) resta ferma la necessità di giustificare un fatturato ad aprile 2020 inferiore ai due terzi di quello registrato nel corrispondente mese del 2019.

Naturalmente, non avendo presentato l’istanza prevista dal Dl Rilancio le nuove partite Iva non potranno beneficiare di accredito automatico sul conto corrente ma dovranno presentare apposita istanza avvalendosi del modello precedentemente approvato.


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