Nuovo onere della prova esteso ai processi in corso
Per la Cgt Reggio Emilia 33/12/2023 la norma introdotta con legge 130/22 si applica a tutti i procedimenti
La nuova norma introdotta in occasione della riforma della giustizia tributaria secondo cui il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria, o se è comunque insufficiente a dimostrare le ragioni oggettive della pretesa impositiva, ha natura procedurale e si applica a tutti i procedimenti in corso anche iniziati prima del 16 settembre 2022. A fornire questa indicazione è la Cgt di primo grado di Reggio Emilia con la sentenza n. 33/12/2023 (presidente e relatore Montanari).
La pronuncia trae origine da una contestazione di acquisti ritenuti soggettivamente inesistenti. Secondo l’ufficio l’acquirente, se avesse applicato l’ordinaria diligenza, si sarebbe dovuto accorgere di intrattenere rapporti con un fornitore responsabile di illeciti fiscali. Quest’ultimo non aveva presentato dichiarazioni fiscali, utilizzava un istituto avente sede all’estero (Paese Ue) e non aveva sede presso l’indirizzo risultante dal registro imprese.
Il contribuente si difendeva replicando a ciascuna contestazione e rilevando tra l’altro che, trattandosi di un intermediario, non erano necessari dei magazzini per lo svolgimento dell’attività, il conto corrente era stato acceso presso un Paese Ue e le omesse presentazioni delle dichiarazioni, ove rilevanti, non riguardavano l’anno in contestazione.
La Cgt ha evidenziato i principi giurisprudenziali sulla ripartizione dell’onere probatorio in tema di fatture soggettivamente inesistenti. Quindi li ha valorizzati alla luce della nuova norma introdotta dalla legge 130/2022 sulla corretta applicazione dell’onere probatorio (articolo,7, comma 5-bis, Dlgs 546/92). L’amministrazione è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato, il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale (comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale) le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.
Secondo la Cgt la norma ha natura processuale e quindi è applicabile a tutti i processi pendenti al 16 settembre 2022, (entrata in vigore della legge). Tale natura si desume, sia dal tenore della disposizione che fa espresso riferimento alla prova in giudizio, sia dalla sua collocazione sistematica nell’ambito della normativa sul rito tributario.
Peraltro quando ha voluto individuare decorrenze diverse rispetto alla data di entrata in vigore della legge 130/22, il legislatore lo ha esplicitamente fatto, mentre per tale norma non ha fornito alcuna specificazione.
Nel caso in esame il collegio ha ritenuto insufficiente la motivazione dell’atto impugnato volta a dimostrare le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e ha accolto il ricorso.