Imposte

Nuovo patent box, penalty protection comunicata in dichiarazione

Rispetto alla vecchia agevolazione restano fuori marchi e know how. Opzione e possesso della documentazione indicati in dichiarazione

di Alessandro Germani

Il nuovo patent box è un’agevolazione che agisce sui costi e non più sul contributo economico, a differenza della precedente misura (si veda il precedente articolo «Dall’addio al vecchio patent box un freno agli investimenti esteri»). Esso va ad ampliare la detassazione che già si ottiene con la ricerca e sviluppo. Tuttavia tagliando fuori marchi e know how e favorendo chi più spende (e non chi meglio spende), sembra avere decisamente meno appeal. Vediamo in dettaglio la corretta pianificazione delle imprese di qui in avanti, alla luce del recente provvedimento delle Entrate del 15 febbraio 2022.

Analizziamo in primis quali sono i beni immateriali agevolabili. Si tratta in particolare di:

• software protetto da copyright

• brevetti

• disegni e modelli giuridicamente tutelati

• beni complementari fra i precedenti.

Rispetto al vecchio patent box restano fuori sia i marchi (che ne erano già stati esclusi) sia il know how, che invece era un’importante fonte potenziale di agevolazione. I costi di ricerca e sviluppo relativi a questi asset, ad utilizzo sia diretto (in ambito aziendale) sia indiretto (ad esempio mediante licenza) sono maggiorati del 110 per cento, sia ai fini Ires che Irap. Per tracciare le attività rilevanti il Provvedimento richiama il Dm del 26 maggio 2020 sulla ricerca e sviluppo, in particolare l’attività di ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale), l’innovazione tecnologica, il design e l’ideazione estetica. A ciò si aggiungono poi le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali. Il richiamo alle attività del credito di ricerca e sviluppo conferma che questa agevolazione è di fatto un rafforzamento della prima, visto che insiste proprio sulle stesse fattispecie. In più, poiché il Dm del 2020 in tema di ricerca e sviluppo (articolo 2) e di innovazione tecnologica (articolo 3) richiama rispettivamente i Manuali di Frascati e di Oslo, ciò dovrebbe consentire di superare quei dubbi che hanno alimentato un notevole contenzioso per la vecchia ricerca e sviluppo dei periodi d’imposta dal 2015 al 2019, con annessi riflessi penali sempre spiacevoli. Le attività rilevanti sono svolte anche mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati fuori dal perimetro di gruppo dell’investitore, purché il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso sia posto a carico dell’investitore. Le attività di ricerca devono essere svolte in Italia o in paesi Ue o See con scambio di informazioni.

Le spese agevolabili, purché sostenute con imprese terze, riguardano:

• lavoro dipendente, autonomo o diverso dal lavoro dipendente direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti

• quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali

• servizi di consulenza e equivalenti

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi

• mantenimento dei diritti sui beni immateriali, rinnovo, protezione, prevenzione della contraffazione e gestione del contenzioso.

Tutte queste spese rilevano ai fini dell’agevolazione a prescindere dai principi contabili adottati e dall’eventuale capitalizzazione delle stesse.

Nel periodo d’imposta di ottenimento della privativa industriale si possono agevolare anche le spese sostenute in passato, ma non oltre l’ottavo periodo d’imposta precedente.

L’opzione per il nuovo patent box è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce, ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile. Come già per il transfer pricing e per il vecchio patent box, è previsto un meccanismo facoltativo di penalty protection (mancata applicazione delle sanzioni) qualora sia redatta la documentazione contenente una serie di informazioni (si veda il box). È prevista una forma semplificata per le micro imprese e le piccole e medie imprese. Del possesso della documentazione va data comunicazione all’Agenzia nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale si beneficia della maggiorazione, pena l’irrilevanza della penalty protection. Anche per questa agevolazione viene introdotto il meccanismo della firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Quindi anche per il nuovo patent box bisognerà imparare a familiarizzare con tempistiche ormai stringenti, che chiudono le possibilità di recuperi ex post.

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