L'esperto rispondeAdempimenti

Obbligata all’invio telematico la coop sociale con volume d’affari oltre i 400mila euro

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di Giorgio Confente

La domanda

Una cooperativa sociale operante nel settore dei servizi agli asili nido con volume d’affari 2018 superiore a 400.000 euro rientra nell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi in vigore dal 1° luglio 2019? La cooperativa emette ricevute fiscali per le rette di frequenza e per i servizi mensa ai genitori che fruiscono dei servizi dei vari asili nido e scuole pubbliche che la cooperativa ha in gestione; i servizi gestiti sono in appalto e le ricevute fiscali annotate nel registro corrispettivi superano l'1% annuo per poter essere considerate marginali.
La cooperativa deve dotarsi di un registratore telematico per l’emissione di scontrini parlanti (essendo il tipo di servizio detraibile ai fini Irpef per il cliente finale) per ogni servizio che ha in affidamento?
Nel caso in cui la cooperativa decida di emettere fattura elettronica al cliente privato in luogo dell’emissione della ricevuta fiscale si tale comportamento può evitare alla cooperativa di dotarsi dei registratori telematici?
M.B. - Rovigo

La risposta è affermativa. La cooperativa è tenuta a trasmettere i corrispettivi telematici con decorrenza dal 1° luglio 2019, avendo avuto nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Non si applica, nel caso esposto dal lettore, l’esonero previsto per le attività marginali, ovvero con una incidenza inferiore al 1% del totale del volume d’affari. Per la trasmissione dei corrispettivi, la cooperativa deve dotarsi di un registratore telematico che consente l’emissione di un documento commerciale integrato con il codice fiscale del cliente, così come previsto dall’articolo 4 del Dm 7 dicembre 2016. Nel caso in cui la cooperativa scelga di emettere fattura elettronica immediata, in luogo dell’emissione della ricevuta fiscale, può evitare di dotarsi di registratori telematici. A questo fine, si evidenzia che l’agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 149/E del 21 maggio 2019 ha confermato che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura.

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