Professione

Obblighi antiriciclaggio, caccia ai titolari effettivi delle società e dei trust

Italia fuori dal sistema Boris per la ricerca dei titolari effettivi in attesa del nuovo decreto dopo lo stop del Consiglio di Stato

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di Antonio Iorio

Antiriciclaggio a due velocità. In Italia il registro dei titolari effettivi, che deve aiutare a identificare il soggetto di riferimento in caso di società o trust, ha subito lo stop del Consiglio di Stato. I giudici della sezione consultiva sugli atti normativi hanno sospeso il parere sul decreto del ministero dell’Economia, relativo all’istituzione del registro, chiedendo alcuni chiarimenti.

Nel frattempo, a livello comunitario, è entrato in vigore dal 22 marzo scorso il regolamento 369/2021, che istituisce il sistema “Boris” (Beneficial ownership registers interconnection system), allo scopo di svolgere la funzione di servizio centrale di ricerca, mediante interconnessione dei registri centrali nazionali dei titolari effettivi e il portale europeo della giustizia elettronica attraverso la piattaforma centrale europea. Un sistema da cui il nostro Paese è per ora costretto a restar fuori visto che ancora non dispone del proprio registro dei titolari effettivi.

I rilievi dei giudici
Si tratta di una problematica di significativo interesse per moltissimi professionisti dell’area contabile e giuridica. Tra i principali adempimenti di intermediari finanziari, professionisti e altri soggetti per l’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio rispetto alla propria clientela vi è, infatti, l’individuazione e l’identificazione del soggetto nei confronti del quale è svolta la prestazione. Obbligo di identificazione che potrebbe essere facilmente aggirato attraverso l’interposizione di una struttura societaria o altra entità similare. Da qui la necessità di individuare in quei casi il titolare effettivo e l’obbligo di conservare traccia delle verifiche effettuate per l’identificazione.

Le modalità individuate al riguardo dal decreto del Mef hanno, però, dovuto fare i conti con le perplessità del Consiglio di Stato. In sintesi, i giudici hanno chiesto chiarimenti sull’accesso al registro da parte dei soggetti diversi dalle Autorità e dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio; sulle competenze di Camere di commercio, Registro imprese e gestore del servizio informativo; sulla mancata considerazione delle osservazioni del Garante privacy sull’opportunità di minimizzare le informazioni richieste; sulle modalità per decidere in merito ai casi eccezionali di diniego all’accesso e di inopponibilità di tali eccezioni.

Il titolare effettivo
Chi è il beneficiario effettivo? In via generale è la persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero attribuibile il controllo della medesima. Nel caso di società, costituisce indicazione di proprietà la titolarità di una partecipazione superiore al 25% detenuta da persona fisica direttamente ovvero tramite altra società (si veda la scheda a fianco).

Nel caso invece di persona giuridica privata rilevano i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; e, in ultimo, i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Gli obblighi
Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clientela. A tal fine, gli amministratori devono acquisire, sulla base delle scritture contabili e societarie, le informazioni sul titolare effettivo della società, nel caso anche richiedendole direttamente al titolare stesso.

L’inerzia o il rifiuto del socio ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità delle deliberazioni assunte con il loro voto determinante. Le informazioni devono poi essere comunicate ai soggetti obbligati all’osservanza degli adempimenti antiriciclaggio e alla Camera di commercio.

Considerate le potenziali conseguenze dannose che potrebbero derivare di fronte all’inerzia o al rifiuto di fornire informazioni o di dichiarazioni mendaci da parte del socio - quali l’impossibilità di esercitare il diritto di voto, l’impugnabilità delle deliberazioni, ecc. - appaiono evidenti le responsabilità anche dell’organo di controllo della società. Quest’ultimo dovrà, pertanto, svolgere un’attenta vigilanza sia sugli adempimenti degli amministratori, sia su eventuali condotte omissive del socio a seguito delle richieste degli amministratori stessi.

L’identikit
Società di capitali
Il titolare effettivo è la persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero attribuibile il controllo della medesima
Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona

Se non è applicabile il criterio di cui sopra, il titolare effettivo coincide con la persona cui è attribuibile il controllo dell'ente in base:
• al controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
• al controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nella medesima assemblea;
• all'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante
In ultima istanza, coincide con la persona o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società

Persona giuridica privata
Il titolare effettivo corrisponde ai fondatori, ove in vita; I beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di funzioni di direzione e amministrazione

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